Il matrimonio misto Italia Marocco

Procedura di matrimonio misto Italia-Marocco

PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI MATRIMONIO "MISTO" ITALIA - MAROCCO e di RICHIESTA VISTO 
Procédures administratives de mariage "mixte" (mariage adoulaire) et de visa
UOMO ITALIANO con DONNA MAROCCHINA
UOMO MAROCCHINO con DONNA ITALIANA
http://www.islamitalia.it/matrimonio/

Creazione: ottobre 2000
Autori: 'Alī M. Scalabrin; Rachida Razzouk; Ivan Tonon; Luigi Palumbo; Ely Dima
Consulenza legale esterna: avv. Anna Maria Monti; avv. Kaoutar Badrane

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Basmala
Nel nome di Dio Il Clemente, il Misericordioso

Salam
La pace, la Misericordia, e le benedizioni di Dio siano su di voi

Per "matrimonio misto" fra italiani e marocchini, si intende l'unione coniugale fra un uomo ed una donna (di sesso opposto) valida come istituto giuridico, attestato presso un'autorità statale riconosciuta internazionalmente, fra due individui con diverse cittadinanze l'uno rispetto all'altro.

L’aggiornamento dei contenuti avviene mettendo per iscritto le esperienze vissute di chi si sta sposando in questo periodo, tramite spirito libero di condivisione senza alcun fine di lucro o altro interesse, se non quello di aiutare gli altri a fare questa bellissima esperienza nel modo più sereno possibile.

L'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (10 dicembre 1948) afferma:

Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

  • Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
  • La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Il diritto all’unità famigliare è inoltre sancito dall’art. 29 della Costituzione italiana che parla di "società naturale fondata sul matrimonioe dalla Direttiva 2003/86 CE del 22 Settembre 2002 e viene tutelato dallo Stato italiano attraverso normative ed iniziative volte a favorire la sua attuazione e "a garanzia dell'unità familiare"

L'art. 30 e 31 della Costituzione italiana, inoltre stabilisce che:

"È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità". "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".

L'art.12 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, (1950), afferma che "a partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto". La Corte soggiunge una chiarimento tutt’altro che banale: l’Articolo 12 “conserva il concetto tradizionale di matrimonio quale quello tra un uomo e una donna”. Fatto salva la regolamentazione del matrimonio a livello nazionale, la Corte europea stabilisce che: “Mentre è vero che alcuni Stati Contraenti hanno esteso il matrimonio a partners dello stesso sesso, l’Articolo 12 non può essere interpretato per imporre l’obbligo agli Stati Contraenti di garantire l’accesso al matrimonio alle coppie dello stesso sesso”.

Con la sentenza “Hämäläinen v Finland”, (luglio 2014), la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha respinto l'assunto secondo cui l'articolo 12 della Convenzione Europea dei Diritto dell'Uomo ("Diritto al matrimonio") possa essere interpretato nel senso di indirizzare gli Stati contraenti a sostenere l'accoglimento al matrimonio alle coppie dello stesso sesso.

L'art.4 della Moudawana 2004 (Codice di famiglia marocchino) recita quanto segue:

"Il matrimonio è un patto fondato sul mututo consenso, allo scopo di stabilire un'unione legale e duratura tra un uomo e una donna. Esso ha per scopo la vita nella fedeltà reciproca e nelle purezza e la fondazione di una famiglia stabile sotto la direzione dei due sposi"
(Traduzione a cura di K. Badrane - Il codice di famiglia in Marocco - Mudawwana al-'Usra - Ediz. Libreria Universitaria.it pag.28)


Il Matrimonio secondo Moudawana
(Codice di famiglia marocchino)
Tutto quello che bisogna sapere per sposare un /a marocchino/a

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per nascita/residenza/matrimonio



Il Libretto di famiglia marocchino



Conversione del titolo di guida (patente) marocchina in Italia



I figli nell'ordinamento legislativo marocchino
secondo la Moudawana
(Codice di famiglia marocchino)



Procedura di omologazione, secondo Moudawana del matrimonio celebrato all'estero (in Italia)


 

Le informazioni contenute in questa pagina possono differire dalle consuete interpretazioni popolari e scolastiche in campo teologico islamico. Le opinioni ivi contenute rappresentano il libero pensiero dell'autore.