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IL MATRIMONIO MISTO -
(ITALIA - MAROCCO) - Sposarsi in Marocco
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http://www.facebook.com/ali.scalabrin
Origine: Ottobre 2000
Primo aggiornamento:
18 Gennaio 2004
Ultimo aggiornamento: 24 agosto 2016
   
NOTA:
Di seguito elenchiamo la procedura da seguire in caso di matrimoni "misto", fra
una donna marocchina ed un uomo italiano e viceversa: uomo marocchino e donna
italiana.
La procedura seguente è quella del matrimonio in Marocco (è la via più
sicura, alla fine della quale ci si ritrova sposati in entrambi i paesi).
La via del matrimonio in Italia risulta più complessa e se non vi è
l'approvazione dell'Ambasciata del Marocco in Italia, bisogna fare ricorso in
tribunale, che normalmente si ottiene solo che il matrimonio generalmente
risulta valevole solo in Italia.
L’aggiornamento dei contenuti della pagina avviene mettendo per iscritto le esperienze vissute di chi si sta sposando in questo periodo, tramite spirito libero di condivisione senza alcun fine di lucro o interesse, se non quello di aiutare gli altri a fare questa bellissima esperienza nel modo più sereno possibile.
TEMPI
IMPIEGATI PER CONCLUDERE LA PROCEDURA FINO AL RILASCIO DEL VISTO:
I tempi riferiti sulla base delle varie esperienze vissute sono spesso molto
variabili; dal 2000 ad oggi generalmente i tempi si sono allungati, i
matrimoni misti sono più frequenti e, nonostante qualcosa si sia semplificato,
altre cose si sono complicate specialmente nell’indagine e nella richiesta del
visto. I tempi, inutile negarlo, sono comunque relativi anche alle eventuali
conoscenze e trattamenti di “mancia” erogati ai vari enti.
Inoltre i tempi dipendono anche dalla zona di residenza del
coniuge marocchino, se trattasi di Casablanca città i tempi sono abbastanza
contenuti, fuori città ed in altre città ancora i tempi si allungano.
Generalmente, partendo con tutti i documenti italiani pronti e quelli marocchini
legalizzati si va dai 12 giorni ai 3 mesi circa, c’è anche chi la svolge
in due trance con due viaggi. Un mese, max. 2, comunque risulta essere il tempo medio
riscontrato con calma.
NB(Agosto 2016): NOVITÀ LEGALIZZAZIONE DOCUMENTI MAROCCHINI
Dal 14 agosto 2016 i documenti rilasciati da enti pubblici marocchini vanno
apostillati, (anziché legalizzati presso il Ministero degli affari esteri di
Rabat).
Il Regno del Marocco ha aderito alla Convezione dell’Aia del 5 Ottobre 1961 sull’abolizione della necessitÀ della legalizzazione dei documenti con decorrenza 14 Agosto 2016. Pertanto, a partire da tale data, le Rappresentanze Consolari italiane nel Regno del Marocco non sono piu’ autorizzate a legalizzare gli atti pubblici marocchini destinati a essere prodotti in Italia. Tali documenti, comprese le traduzioni effettuate dai Traduttori Giurati, dovranno essere muniti dell’Apostilla prevista dalla summenzionata Convenzione e rilasciata dalle autorità marocchine designate dal Regno del Marocco.
Una apostilla è una certificazione che convalida, con pieno valore giuridico, sul piano internazionale l'autenticità di qualsivoglia atto pubblico e serve solo a certificare l'autenticità e la qualità della firma del funzionario pubblico e l'identità del sigillo o del timbro nel documento, sulla base della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
L'apostilla non certifica il contenuto del documento pubblico sottostante.
I documenti marocchini NON vanno più legalizzati al Ministero degli affari esteri di Rabat (e sue filiali), ma vanno apostillati direttamente presso la prefettura della provincia (l-'amala) se documenti amministrativi oppure al tribunale di prima istanza se giudiziari. In seguito i documenti vanno tradotti e di nuovo apostillati al tribunale.
Per richiedere l'apostilla dei documenti pubblici bisogna compilare la richiesta on line tramite il seguente sito Internet: http://www.apostille.ma/
NB: Nella seguente procedura laddove trovate scritto di legalizzazare tale documento presso il Ministero degli affari esteri di Rabat (o sue filiali), tale procedura va sostituita dalla apostilla. In attesa di un ulteriore aggiornamento della pagina.
PRIMA DI DECIDERE QUANDO
SPOSARSI !! br>NB(Aprile 2015):
NUOVA PROCEDURA ON-LINE PER RICHIESTA APPUNTAMENTO PER
LA CAPACITA' MATRIMONIALE: A partire da mercoledì 25
marzo 2015, l’Ufficio Consolare del Consolato Generale di Casablanca riceverà
l’utenza esclusivamente su
appuntamento per i seguenti Servizi: Iscrizioni AIRE, Atti di Stato Civile e
Sentenze di Divorzio, Dichiarazioni di Valore Titoli di Studio, Rilascio
Certificazioni, Notarile, Patenti e Codici Fiscali. Gli appuntamenti potranno
essere richiesti e concordati con le seguenti modalità:
Attraverso il sito WEB: https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100132&returnUrl=//
Telefonando al numero (+212) 0 522 437086 dal lunedì al giovedì, dalle ore 12.00 alle ore 13.00;
Inviando una e-mail all’Ufficio interessato: Clicca qui.
NB(Dicembre 2012): LUOGO DI NASCITA PASSAPORTI NUOVI MAROCCHINI: A seguito di alcune nostre segnalazioni, per chi riscontrasse dei problemi in Italia con la differente dicitura del luogo di nascita sui passaporti nuovi rispetto altri propri documenti, (ad esempio: al posto di esserci scritto nato a CASABLANCA, potrebbe esserci scritto nato a: SIDI BELYOUT O Aïn Chock o altri nomi di prefetture diverse della stessa città, è possibile farsi rilasciare dal consolato marocchino in Italia un certificato chiamato: ATTESTAZIONE D'INDIVIDUALITA', che certifica, datti alla mano, che il sottoscritto è la medesima persona. Costo: 50 DHM.
Tale documento per essere utilizzato presso le amministrazioni italiane deve essere legalizzato presso la prefettura italiana.
ATTESTAZIONE D'INDIVIDUALITA'L'ODISSEA, CRONOLOGICA INVERSA, DELLA NORMATIVA IN MERITO AUTOCERTIFICAZIONI o DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI PER GLI IMMIGRATI
NB(2015): AUTOCERTIFICAZIONI o DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI PER GLI IMMIGRATI: Il termine di efficacia di tali disposizioni, però, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2016 con normativa successiva. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 2016, le Amministrazioni possono richiedere ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia la produzione di tutti i certificati necessari ai fini dei procedimenti disciplinati dal Testo Unico sull'immigrazione (ad esempio procedimenti per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno). I certificati da produrre per questi procedimenti dovranno essere rilasciati con la dicitura: «Certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione». Dal 1° gennaio 2017, le amministrazioni dovranno acquisire d'ufficio la prescritta documentazione in materia di immigrazione. A partire dal primo gennaio 2017 i cittadini extracomunitari potranno utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000. Le dichiarazioni sostitutive potranno, comunque, essere utilizzate limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici in Italia.
NB(Settembre 2014): AUTOCERTIFICAZIONI o DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI PER GLI IMMIGRATI: Con il DECRETO-LEGGE 22 agosto 2014, n. 119 è stato ulteriormente rinviata di un anno, ovvero al 30 giugno 2015, la completa parificazione fra cittadini italiani e cittadini stranieri rispetto alle autocertificazioni, pertanto fino a suddetta data, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia potranno autocertificare solo stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, e comunque non nei casi (ad es. istanze relativi a permessi di soggiorno e ricongiungimenti familiari) in cui l'esibizione o la produzione di specifici documenti derivi da disposizioni del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto Testo Unico Immigrazione, o del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, il relativo regolamento di attuazione, come ai sensi dell'art. 40 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrati. A partire da luglio 2015 invece i cittadini stranieri saranno equiparati agli italiani riguardo alla possibilita' di ricorrere a dichiarazioni sostitutive nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: pertanto gli immigrati potranno produrre le autocertificazioni e sarà l'amministrazione ad acquisire d'ufficio la prescritta documentazione in materia di immigrazione. Ad ogni modo, le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 possono essere utilizzate limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici in Italia.
NB(Aprile 2014): AUTOCERTIFICAZIONI o DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI: Alcune questure NON hanno ancora recepito la norma sulla validità della autocertificazioni relative ai procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione. Per cui almeno fino al 30 giugno 2014, coloro i quali avranno bisogno di usufruire di certificazioni anagrafiche, come ad esempio RESIDENZA e STATO FAMIGLIA, dovranno preventivamente richiedere, presso il servizio anagrafico del proprio comune, la certificazione IN BOLLO SU MODELLO A.3 specifico per procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione.
NB(Gennaio 2013):
AUTOCERTIFICAZIONI o DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI
CERTIFICAZIONI A
partire dal 1° luglio 2013 anche in materia di
certificazione relativa alla "disciplina dell'immigrazione e della
condizione dello straniero" ricadrà nel campo di applicazione del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445(Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa).
Con la Legge
24 dicembre 2012, n. 228, cosidetta
Legge di stabilità 2013, si è stabilito che fino al 30 giugno 2013 rimarrà
in vigore il regime giuridico che prevede per gli immigrati l'impossibilità
di utilizzare autocertificazioni per i procedimenti inerenti la disciplina
dell'immigrazione e la condizione dello straniero, come disposto nel comma
388 dell'art. 1 della suddetta Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
NB(Aprile 2012):
AUTOCERTIFICAZIONI o DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI
CERTIFICAZIONI A
seguito
dell’entrata in vigore della Legge
183/2011 (Finanziaria 2012) dal 01 gennaio 2012 sono stati aboliti
i certificati fra amministrazioni
pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati.
A decorrere da tale data i certificati avranno pertanto validità solo nei
rapporti tra privati, mentre le Amministrazioni Pubbliche non potranno più
chiedere o accettare i certificati - che dovranno essere sempre sostituiti da
autocertificazioni.
“Le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati,
qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili
solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della
pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli
atti di notorieta' sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
NONOSTANTE CIO', la circolare n.3 del 17 aprile 2012 del Ministero degli Interni, precisa che: tali nuove regole si applicheranno anche ai cittadini extracomunitari a partire dal 1° gennaio del 2013, (in base a quanto stabilito dalla legge n. 35/2012), mentre per tutto il 2012 resta in vigore la regola secondo cui ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia le amministrazioni potranno richiedere la produzione di tutti i certificati necessari ai fini dei procedimenti disciplinati dal Testo Unico sull’immigrazione (ad esempio procedimenti per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno).
La legge n.35/2012 del 04 Aprile 2012, all'art. 17 (commi 4BIS, 4TER, 4QUATER e 4QUINQUIES) prescrive che le norme contenute alla legge 183/2011 in merito alle modalità di rilascio delle certificazioni entrino in vigore a partire dal 01 gennaio 2013 per quanto riguarda "le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione".
In materia di cittadinanza, invece, la circolare n.3 del 17 Aprile 2012, chiarisce che per tutti i procedimenti in materia di concessione della cittadinanza italiana valgono le regole generali sull'autocertificazione, poiché la legge sulla cittadinanza (L. n. 91/92) non può considerarsi speciale rispetto al DPR 445/2000. Le nuove norme in materia di autocertificazione ed acquisizione d’ufficio della documentazione valgono, pertanto, in tali procedimenti già a partire dal 1° gennaio 2012.
Solamente atti, stati e qualità che le autorità italiane non possono verificare perché riferibili ad eventi realizzatisi all'estero (es. nascita, matrimonio, certificati penali) non potranno essere autocertificati da parte del cittadino straniero, ma dovranno essere dimostrati con idonea documentazione prodotta dal Paese straniero, tradotta e legalizzata nei termini di legge.
Quindi, riassumendo: a partire da LUGLIO 2013, i CITTADINI STRANIERI intenti nelle pratiche di rilascio/rinnovo PERMESSO DI SOGGIORNO (di ogni tipo). Laddove richiesto dagli enti di pubblica sicurezza, dovranno ancora PROCURARSI ED ESIBIRE a seguito, CERTIFICAZIONI RILASCIATE DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E/O GESTORI SERVIZI PUBBLICI, MA TALI CERTIFICAZIONI DEVONO ESSERE PRIVE DELLA DICITURA "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art.40 comma2, DPR 28 dicembre 2000)", altrimenti possono NON venir accettate dalla questura. Questo vale anche per la certificazione di idoneità abitativa, come conferma la circolare n. 3462 del 21 maggio 2012 che ribadisce quali sono le tipologie di documenti ed i riferimenti di legge aggiornati per i quali è necessario produrre certificazione rilasciata e non autocertificata, senza la dicitura prevista dall' art. 40 comma 2 del citato DPR n. 445 del 2000 : "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Questa ultima disposizione particolare, che prevede
necessariamente l'esibizione di certificati rilasciati, piuttosto di
autocertificazioni, non vale per i cittadini italiani e per i cittadini
stranieri intenti nelle pratiche di richiesta di cittadinanza italiana.
A partire,
quindi, dal 1 luglio 2013 gli immigrati potranno produrre
autocertificazioni e sarà l'amministrazione ad acquisire d'ufficio la
prescritta documentazione in materia di immigrazione. Le dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 potranno
essere utilizzate limitatamente agli stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da soggetti pubblici in Italia.
trascrizione. Altra cosa é
invece, far valere lo status familiae di sposati in Italia, ove è
necessaria l'iscrizione dell'atto originale (legalizzato od apostillato a
secondo dei casi e tradotto ai sensi dell'art.22 DPR 396/2000, ossia da
chiunque basta che giuri davanti all'Ufficiale di Stato Civile la fedeltà
della traduzione) nel o nei Municipi degli sposi.
Lo
status familiae
è regolato dal CODICE CIVILE (art.i 221,451,2739)
Il
matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere
trascritto presso il Comune italiano competente. Nel
caso in cui sussista un precedente vincolo matrimoniale non cessato, che non
era stato rilevato prima della celebrazione del matrimonio, l’Ufficiale di
Stato civile procede comunque alla trascrizione dell’atto, sarà poi compito
dello stesso informare l’autorità giudiziaria che si pronuncerà sulla
validità del vincolo e su eventuali reati di bigamia adottando i
provvedimenti di competenza.
A matrimonio avvenuto una copia dell’atto rilasciata dall’Ufficio di stato
civile estero deve essere rimessa, a cura degli interessati, alla
Rappresentanza italiana che, dopo averne verificato la validità, ne cura la
trasmissione in Italia per la trascrizione.
La trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato all’estero non ha natura
costitutiva, ma semplicemente dichiarativa e di pubblicità.
Peraltro, nell’ipotesi in cui manchino i requisiti sostanziali relativi allo
stato ed alla capacità delle persone previsti dalla legge italiana, l’atto
di matrimonio non perde la sua validità fino a quando non sia impugnato
per una delle ragioni previste dall’art. 117 cod. civ. e non sia intervenuta
una pronuncia di nullità o di annullamento.
Ai sensi degli art. 115 del Codice Civile e 26 disp. prel. c.c., il
matrimonio celebrato da cittadini italiani (o anche, in
virtù dell'art. 50 dell'ordinamento dello stato civile, tra cittadini e
stranieri) all'estero secondo le norme ivi stabilite
è valido in Italia indipendentemente dall'osservanza delle
norme interne relative alla pubblicazione ed indipendentemente
dalla successiva sua trascrizione nei registri dello stato civile.
Al medesimo risultato si perviene anche nel caso in cui il
matrimonio all'estero sia stato celebrato in forma
religiosa, quando per tale forma la "lex loci" riconosca parimenti
effetti civili.
Il matrimonio contratto all’estero, celebrato secondo l’ordinamento giuridico vigente all’estero è riconosciuto come competente nella materia matrimoniale, deve ritenersi valido civilmente e deve poter essere trascritto. L’autorità diplomatica o consolare effettua la verifica della validità del matrimonio secondo la legge dello Stato di celebrazione, e provvede alla traduzione e legalizzazione dell’atto, prima della trasmissione al comune di pertinenza in Italia. In virtu’ di cio’ non sono comprensibili i dubbi dell’ufficiale di stato civile, che possano essere individuati sulla base dei criteri di cui all’art. 17 del DPR 396/2000, quando riceve il matrimonio dal nostro Consolato. Potrebbero sussistere dubbi e la necessità di uleriori verifiche talora gli interessati avessero direttamente presentato richiesta di trascrzione senza passare dal Consolato competente. Comunque nel dubbio sulla validità del matrimonio secondo la legge dello Stato di celebrazione, potrebbe essere necessario chiedere conferma della sussistenza di tale requisito al Consolato stesso.
FROM:
Ottobre 2000
NB
(2008): Le pubblicazioni presso il comune italiano di
residenza di matrimonio di un cittadino italiano all'estero non sono più
necessarie, l'art. 115 comma 2 del codice civile (che le imponeva) è stato
abrogato dal dpr 396/2000 a decorrere dal 30 MAR 2001. Servono solo se l'autorità straniera richiede il
nullaosta dell'ambasciata italiana,ma questo non è il caso del
Marocco, in quanto il nullaosta è stato sostituito dal
certificato di capacità matrimoniale.
Il cittadino italiano che contrae matrimonio presso uno Stato estero
non è soggetto alle pubblicazioni di matrimonio (parere del Consiglio di
Stato n. 621 del 1 febbraio 2008)
La pubblicazione di
matrimonio deve essere richiesta tramite il Consolato Generale italiano in
Marocco all'Ufficiale di Stato Civile dove uno degli sposi ha la residenza
in Italia.
Documenti necessari da presentare per la richiesta di
pubblicazione di matrimonio:
Il CERTIFICATO DICITTADINANZA MAROCCHINA e
quello di RESIDENZA vanno legalizzati a Rabat
La dicitura "già coniugato/a" che è presente nei certificati
contestuali di coloro che sono divorziati è corretta (a sentenza definitiva
registrata) e viene tradotta correttamente con "divorziato/a" dai
traduttori marocchini esperti e riconosciuti. Tale dicitura, nel linguaggio
burocratico, significa che il soggetto non gode più dello status familiare
di coniugato ed è già avvenuta la
cessazione degli effetti civili per i matrimoni concordatari oppure lo scioglimento di
matrimonio per le nozze celebrate con rito civile (Legge
n° 127 del 25-05-1997).
NOTA LEGISLATIVA:
Normativa di riferimento
"A seguito della abrogazione dell'art.115 comma 2 del codice civile,
disposto dall'art 110 DPR 396/2000, sono sorti contrasti interpretativi
circa il permanere dell'obbligo della effettuazione delle pubblicazioni
relativamente al matrimonio di un cittadino, quando tale matrimonio viene
celebrato all'estero dalle autorità locali. A fronte della esplicita
abrogazione della norma codicistica che imponeva le pubblicazioni in caso di
matrimonio all'estero, si faceva notare da parte della dottrina che tale
abrogazione era dovuta non alla volontà di sottoporre ad una normativa
diversa il matrimonio all'estero, quanto piuttosto alla circostanza
dell'avvenuta abrogazione delle norme di cui agli artt. 93,94,95 del codice
civile richiamate dall'art.115 comma 2.
Altra dottrina poneva invece in luce sia l'elemento formale della
abrogazione dell'art.115 co.2 sia la sostanziale difficoltà di dare concreta
attuazione alla previsione normativa in caso di matrimonio da celebrare
all'estero ai sensi delle norme ivi vigenti.
Dopo aver acquisito un parere in tal senso da parte del Consiglio di Stato,
si ritiene di dover ora fornire le seguenti indicazioni.
In caso di matrimonio da celebrare all'estero da parte di un cittadino
italiano, innanzi alle autorità di tale Paese, deve ritenersi che non vi sia
alcun obbligo di procedere alle pubblicazioni di matrimonio in Italia, a
meno che la legge straniera non richieda anch'essa tali pubblicazioni. Tale
posizione interpretativa è corroborata dsia dalla espressa abrogazione
dell'art.115 co 2 del codice civile, sia dalla previsione dell'art.28 della
legge 218/95 che sottopone le formalità matrimoniali alla "legge del Paese"
dove il matrimonio viene celebrato.
Le pubblicazioni continuano ovviamente ad essere richieste nel caso di
matrimonio celebrato innanzi alle autorità consolari italiane, in quanto
detta autorità celebra il rito ai sensi della normativa italiana. Si pregano
le SSLL di voler comunicare quanto sopra evidenziato ai Sigg. Sindaci".
Procedura facoltativa di pubblicazioni in Italia di
matrimonio da celebrare all'estero (saltare)
L'atto di pubblicazione resta affisso SOLO alla porta della Casa Comunale
(in Italia) almeno 8 giorni, comprese due domeniche successive.
I documenti per la pubblicazione di matrimonio che
avverra' solamente in Italia, devono essere presentati solamente al
consolato d'Italia in Marocco, da i nubendi
oppure da un parente della sposa con delega
firmata
autenticata.
La richiesta di pubblicazione di matrimonio deve essere fatta da ENTRAMBI i
nubéndi (futuri sposi) o da persona incaricata a
mezzo di specifica DELEGA (NON procura) al Consolato Generale
d'Italia in Maroco.
Se il futuro sposo è in Italia, può fare una delega (per esempio) ad un
fratello della sposa.
DELEGA.ZIP
Documento Word97
Fac-simile delega/procura per la richiesta di pubblicazione di
matrimonio
da autenticare firma in comune
PER LO SPOSO ITALIANO:
PER IL CONIUGE MAROCCHINO:
Questo foglio documentativo viene consegnato ai nubendi
dal consolato italiano in Marocco:
L'ATTO DI NASCITA va legalizzato prima al
TRIBUNALE di residenza poi a Rabat.
Tutti i documenti vanno poi TRADOTTI(costo circa 15 Euro (2010)).
Generalmente, circa 20 o 30 giorni dopo la richiesta avvengono vengono
esposte le pubblicazioni.
Dal quarto giorno dopo l'ultimo giorno di esibizione della pubblicazione lo
sposo italiano deve pagare la tassa e ritirare presso l'ufficio matrimoni
del comune di residenza il certificato di "AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL
MATRIMONIO" (in italiano), che dovrà SPEDIRE IN MAROCCO, affinché la sposa
lo consegni al CONSOLATO ITALIANO IN MAROCCO
Fase 1: Preparazione documenti in Italia
per il coniuge italiano
(1 originale) ESTRATTI DELL'ATTO NASCITA PER USO MATRIMONIO ALL'ESTERO IN
CARTA INTERNAZIONALE (Mod. CIEC 1/A - Convenzione di Parigi 27.9.1956
o CONVENZIONE DI VIENNA 08/SETT/1976)
rilasciati dall'Ufficio di Stato Civile del comune di nascita in formato
plurilingue (italiano, inglese, francese)
La Convenzione di Parigi si applica solo agli Stati che sono parte o aderenti a
questa, e che ancora non sono parte, o aderenti, alla seconda.
Si fa riferimento al sito
www.ciec1.org
(Commissione
Internazionale dello Stato Civile (C.I.E.C.))
per la verifica delle convenzioni adottate nell'ambito della CIEC, degli Stati
parte o aderenti, sito che è decisamente ben aggiornato.NB:
In alternativa, nel caso in cui il comune non abbia la disponibilità di
rilasciare tale certificato, può essere richiesto un ESTRATTO DELL’ATTO
DI NASCITA dall’Ufficio di Stato Civile e
successivamente legalizzato presso l’Ufficio territoriale di zona del Governo
del Ministero dell’Interno.
15
Euro circa (2012)
SCARICA
FACSIMILE CONTESTUALE
Il tutto andrà poi fotocopiato 3 volte
NB(2011): Ci hanno segnalato che, per i cittadini marocchini, possessori del nuovo modello di carta d'identità (tipo carta di credito/scheda), il CERTIFICATO DI CITTADINANZA e l'ATTO DI NASCITA NON sarebbero più necessari, almeno per le copie da consegnare al tribunale.
Certificat de fiançailles / Certificat de fioncè ou Attestation administrative pour mariage : in alcuni casi il tribunale richiede questo certificato al posto del classico Certificat de Celibat e generalmente prevede all'atto della sua stesura presso un 'Adoul, la presenza di 4 testimoni maschi della famiglia (2012).
Dal momento che tale certificato
viene rilasciato una sola volta. fare una copia autenticata presso
la'mministrazione comunale (2009).
Puisque le certificat n'est délivré qu'une seule fois, faites une copie
légalisée soit à la mairie soit à la commune au maroc et garder l'original.
CASELLARIO
GIUDIZIALE O FICHE ATROPOMETRIQUE
Differenze fra i due certificati: la fiche atropometrique è un documento informatico amministrativo rilasciato al citaddino marocchino dalla moquataa; il casellario giudiziale (casier judiciaire marocain) NON è un documento informatico e viene invece rilasciato dal tribunale di prima istanza del luogo di residenza.
Generalmente, per il cittadino marocchino
COSTO:
20 DHM
Rilasciato subito -
validità 3 mesi
Ministère de la Justice et des Libertés
Bureau de la direction des affaires pénales et des grâces
Place de la Mamounia B.P 1015 -
Rabat
(vicino alla stazione ferroviaria (a sinistra) - vicino
all'edificio della Marc Telecom e vicino al souk della medina)
(près
la gare Rabat Ville (à gauche) - près du bâtiment de Maroc Télécom)
Tel:
+212-037.73.44.68
+212-037.73.28.83
Numero Tel. servizio rilascio
casellario giudiziale: +212-537.21.37.37 -
servizio 3122
NB (2013): Vengono segnalati dei ritardi nella consegna di tale certificato (a volte fino a 2 settimane addirittura) tra la domanda e l'ottenimento di tale certificazione. Tale problema può esser risolto usufruendo preventivamente del servizio delega. ATTENZIONE: è bene fare presente alle autorità che il certificato è per USO MATRIMONIO, in quanto i tempi dovrebbero essere più brevi.
Fotocopia del passaporto del cittadino italiano richiedente (pagina principale con foto e pagina ingresso in Marocco) + originale da esibire
Modulo di richiesta compilato (demandeur du casier judiciaire)
Estratto atto di nascita (anche solo fotocopia)
Imposta di bollo: 10 DHM
(acquistabile presso la teleboutique accanto al ministero stesso)
Fare richiesta al mattino presto, a partire dalle ore 09.00
l'agente preposto chiama i nominativi e consegna un badge per l'ingresso
al ministero. Una volta presentato i documenti, vi verrà chiesto di
tornare per mezzogiorno o primo pomeriggio a ritirare il documento.
E' possibile fare richiesta anche on-line al sito
http://casierjudiciaire.justice.gov.ma/Accueil.aspx?culture=fr-FR
in lingua araba/francese e inglese
Ed è possibile ritirare il certificato in una città qualsiasi a scelta fra le disponibili on-line da selezionare durante la fase di richiesta.
In caso di DELEGA:
E' possibile fare
Alcuni CONSOLATI ITALIANI IN MAROCCO forniscono un servizio (a pagamento
circa 150 euro) per fornire direttamente al cittadino italiano il CERTIFICATO
DI CASELLARIO GIUDIZIALE (PENALE) DEL REGNO DEL
MAROCCO in tal caso i documenti da presentare sono:
Fotocopia prime 3 pagine passaporto italiano con timbro di ingresso
Estratto atto di nascita
Procura (delega) firmata e legalizzata nella quale si delega l'autorità consolare alla richiesta di tale certificato
Fase 1QUATER: Documenti
da fare in Marocco per il cittadino italiano
CERTIFICATO MEDICO ANAMNESTICO:
è preferibile farlo direttamente dalle autorità sanitarie in
Marocco, per evitare che non venga riconosciuto valido, quindi, da un dottore riconosciuto e assegnato
dal Consolato anche per il coniuge italiano - vedi Link qui sotto
Fase 2 per i medici di fiducia proposti dal Consolato);
COSTO:
dai 10 ai 20 euro (2012); 200 DHM (2013 a
Marrakech)
ESAME HIV, Epatite A,B (2012 e Khouribga2013: in alcuni casi è stato comunque richiesto, ma doveva esser fatto in Marocco)
NOTA LEGISLATIVA:
L'applicazione della apostille, così come la procedura di legalizzazione è
un requisito essenziale affinché un atto straniero possa produrre in Italia
i suoi effetti legali. Essa consiste solo nella attestazione ufficiale –
resa dalla competente autorità consolare o diplomatica italiana all’estero –
della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l’atto e
l’autenticità della sua firma. La mancanza comporta quindi che l’atto (pur
essendo valido ed efficace nel Paese di provenienza) non può produrre
effetti in Italia e non può essere utilizzato da un notaio. In particolare,
un atto pubblico straniero non vale come tale, bensì solo come scrittura
privata non autenticata. ( tratto da commentario all'art. 33 D.P.R. n.
445/2000).
Il Marocco NON è fra i paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del
5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici
stranieri, per cui tutti i documenti marocchini per essere accettati dalle
autorità consolari devono essere legalizzati.
"Tutti i documenti di stato civile rilasciati dalle autorità marocchine da accludere alla vostra domanda di visto devono essere previamente legalizzati presso il Ministero degli Affari esteri marocchino e successivamente tradotti in italiano da un traduttore accreditato da questo Consolato Generale"(dal sito del Consolato Generale di Casablanca)
Per il cittadino marocchino i documenti marocchini di
seguito:
devono essere legalizzati
o certificati conformi all’originale (certifiée
conforme) PRIMA presso il TRIBUNALE DI RESIDENZA,
poi presso il Ministero degli Affari Esteri a Rabat (Ministre des Affaires
Étrangères de Rabat
)
Non devono essere legalizzati.
La moquâtaa
devono essere legalizzati
o certificati conformi all’originale (certifiée
conforme) - Attestation de
conformité des copies de
documents aux originaux, prima presso l’ARRONDISSEMENT
(MOQUATAA
o Mou9ata3a
- la
moquâtaa de votre lieu de
résidence - divisione
amministrativa di quartiere del comune SE IL COMUNE DI RILASCIO NON ESERCITA
DIRETTAMENTE TALE FUNZIONE altrimenti presso il comune stesso
),
poi presso il Ministero degli Affari Esteri a Rabat (Ministre des Affaires
Étrangères de Rabat
)
e
tradotti in lingua italiana da uno dei traduttori di fiducia il cui elenco è
affisso nella bacheca esterna e nella sala d’attesa del Consolato Generale.
( 1)Les documents marocains devront être légalisés près le Ministère des Affaires Etrangères de Rabat ; 2) être traduits en langue italienne par un des traducteurs assermentés dont la liste est affichée dans le panneaux à l’extérieur et dans la salle d’attente du Consulat Général)
NB(2012): I documenti sia marocchini che italiani possono essere legalizzati anche presso i seguenti uffici equipollenti del Ministero degli Affari esteri:
UFFICI DEL MINISTERO DEGLI ESTERI (Ministre
des Affaires Étrangères)
WIZARAT ALKHARIJIYA
ove è possibile effettuare
le legalizzazioni
Ministre des Affaires Étrangères
et de la Coopération a Rabat
Ufficio |
Indirizzo |
Telefono |
Rabat | 8 Rue de Tétouan Hassan, Hassan, Rabat | +212-0537766102 |
Agadir | Avenue Hassan II, Wafabank Building, Hay Al-Inbiaat 1 ° piano | +212-0528823819 |
Nador |
105. Avenue
Hassan II, Derdiz
edificio, Avenue Hassan II, 1 ° piano |
+212-0536334322 |
Beni-Mellal |
33 Avenue Mohammed V 1 ° piano | +212-0523424619 |
Tangeri |
44 Avenue Tarik Ibn Ziad (Immeuble WAFABANK) Drissia edificio 1 ° piano |
+212-0539956587 +212-09 956587 |
ELENCO TRADUTTORI RICONOSCIUTI DAL CONSOLATO GENERALE D'ITALIA
A RABAT segnaliamo anche l'ottimo servizio offerto dalla
traduttrice:
Errahaoui Mouna "Monalisa Traduzioni"
13, Ghafsa Appt. 01-Hassan
- RABAT
(vicino all'Ambasciata
italiana, in una via che costeggia la chiesa bianca di Rabat)
ELENCO MEDICI DI FIDUCIA RICONOSCIUTI DAL CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A CASABLANCA
MEDICI DI FIDUCIA PROPOSTI DAL
CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A CASABLANCA (2014)
AVVISO importante : Informazioni sulla legalizzazione dei certificati medici.
Si avvisa l' utenza che a partire dal 9 luglio 2012 i certificati medici dovranno essere consegnati, per la successiva legalizzazione da parte di questo Consolato, al Centro Maroc-Italie gestito dalla società di outsourcing "TLS Contact" (20/26Rue Bassatines- ex Rue Général Rocques - 2 éme ètage, Casablanca 20120 Maroc) dalle ore 08:30 alle ore 10:00. I documenti potranno essere ritirati presso lo stesso Centro il pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:00.
Esistono i Quartieri (arrondissementElenco delle divisioni amministrative
di Casablanca (Administrative divisions du Casablanca)
)
e le municipalità
)
che, a sua volta sono suddivise nelle varie prefetture (wilayat o ‘amalat
-
o
)
La "Regione" (wilaya) di Grand Casablanca consiste in 2 prefetture (Casablanca e Mohammedia) e 2 province (Nouaceur e Médiouna).
La città di Casablanca si divide in 8 distretti (prefectures), che, a sua volta sono divisi in 16 suddivisioni di quartiere (arrondissement) ed 1 municipalità.
Gli 8 distretti (prefectures) sono i seguenti:
Mediamente, il costo a documento di ogni legalizzazione
varia da 130 a 200 DHM max. (2014)
NOTA LEGISLATIVA:
L'articolo 29,comma 5 della Moudawana (Codice della famiglia marocchina) impone, per il rilascio del nulla osta al matrimonio di una donna marocchina, l'appartenenza all'Islam dello sposo sia egli sia marocchino, sia che sia straniero, nel rispetto della shari'a (applicazione della legge islamica). Se una donna musulmana vuole sposare un uomo non musulmano, questi si deve convertire, altrimenti non rilasciano il Nulla-Osta al matrimonio. Il Nulla-Osta per la sposa non è un "generico" lasciapassare per il matrimonio, ma bensì uno "specifico" lasciapassare al matrimonio con un determinato uomo di cui è fornita prova della fede religiosa (da dimostrare con certificazione) e la legge italiana impone questo Nulla-osta per sposarsi.
Ciò apparentemente è in contrasto con
il diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa e il diritto a non subire discriminazione
per motivi di religione, diritti sanciti dagli artt. 3 e 19 della
Costituzione italiana.
«Sotto il profilo
giuridico - spiega l’avvocato trentino Nicola Degaudenz, - viene considerato un impedimento alla celebrazione del matrimonio. L’ostacolo si
può superare, secondo le norme in vigore, se l’aspirante marito si converte e
abbraccia la religione islamica».
Mentre nella procedura di matrimonio in Italia è possibile, non senza difficoltà, svincolarsi
dalla conversione e celebrare lo stesso il matrimonio,
in questo caso, sposandosi in Marocco, non vi sono altre possibilità se non la
conversione.
La SHAHADA – Attestazione di fede - conversione all'Islam da parte dello sposo
italiano è possibile farla anche in Italia, presso un CENTRO ISLAMICO
riconosciuto, (non solo "associazione"), ma, oltre al fatto che generalmente,
per ottenerlo, spesso l'Imam a cui ci si rivolge richiede la frequentazione
di un corso o comunque al limite la conoscenza sicura dei principi
fondamentali dell'Islam compresi i cosiddetti 5 pilastri, senza contare il
fatto che tale certificato deve essere legalizzato e tradotto se viene
redatto in italiano. Inoltre, tale certificato può non esser valido del
tutto o abbia bisogno di un certificato convalidante fatto somunque in
Marocco da un Adoul.e poi bisogna . Visto comunque, che, in questo
caso, il matrimonio deve svolgersi in Marocco, la conversione conviene comunque
farla in Marocco.
Si va da un NOTAIO
("ADOUL"
),
con:
Qui viene messa per iscritto la volontà del futuro sposo di convertirsi e seguire la religione islamica, in arabo lo sposo deve pronunciare la SHAHADA, la testimonianza di fede, generalmente di fronte a due Adoul.
Ashahadu an-la Ilaha, illà Allah
(Attesto che non vi è altro Dio (divinità) all'infuori di Allah)
Ashahadu anna Muhammed wa rasuluhu
(Attesto che Muhammed è profeta di Dio)
NOTA: Generalmente dovrebbe esser
richiesta SOLO la SHAHADA, in quanto, la fede è qualcosa che va ben oltre la
futile certificazione burocratica, ad ogni modo, nella pratica, si è visto che
viene richiesta allo sposo italiano anche la conoscenza dei pilastri dell’Islam
(SHAHADA (Attestazione di fede), SALAT (preghiera), SAUM AR-RAMADAN (il digiuno
di Ramadan), ZAKAT (l’elemosina obbligatoria), AL-HAJJ (il pellegrinaggio alla
Mecca)) in altri casi anche la recitazione della prima sura “Al-Fatiha”(L’Aprente),
(necessaria per pregare), in altri casi (rari) ancora addirittura anche
l’esercizio pratico della preghiera in moschea alla presenza di un Imam(2009).
SI
FA PRESENTE CHE, NONOSTANTE L’OGGETTO DI QUESTE RICHIESTE COSTITUISCA PARTE
INTEGRANTE E FONDAMENTALE DELL’ISLAM SEMPRE NELL’INTERESSE CHE LA CONVERSIONE
SIA IL PIU’ SINCERA POSSIBILE, LA CONFESSIONE RELIGIOSA DEVE RESTARE UNA
CARATTERISTICA PERSONALE E NON DEVE AVER BISOGNO DI ESSER DIMOSTRATA A NESSUNO,
ALDILA’ DEL PIANO PURAMENTE BUROCRATICO, per cui se vi dovesse esser chiesto
qualcos’altro oltre la SHAHADA, fate bene a rivolgervi ad una altro ADOUL.
Compenso dovuto: circa
dai 300 ai 600 DHM (27 – 54 €), mediamente sui 400 DHM (36 €), anche se alcuni
affermano che dovrebbe essere un servizio gratuito, al massimo solo le spese
amministrative (2010)
Tempi: Dopo poco tempo, si può
ritirare il certificato di conversione islamica (in arabo), in alcuni casi anche
dopo meno di un’ora, altri 3 giorni.
NOVITA' 2012:
Lista degli 'Adoul 2012 in Marocco
21, Avenue Hassan
Souktani - CASABLANCA - MAROC
Telefoni
Centralino (contattabile per emergenze ogni giorno 24 ore su 24):
+212 (0)522 43 70 70
+212 (0)522 22 00 68
Fax generale: +212 (0)522 27 71 39
Fax Ufficio visti: +212 (0)522 22 38 80
Posta elettronica certificata (PEC): con.casablanca@certesteri.it
E-Mail: segreteria.casablanca@esteri.it
E-Mail Ufficio visti: visti.casablanca@esteri.it
UFFICI CONSOLARI con presenza di un traduttore ufficiale
Vice Consolato onorario ad AGADIR
Vice Console onorario: Sig.ra Antonella BERTONCELLO
Indirizzo: Bureau n.20 - 3° piano - immeuble
OUMLIL
Orari al pubblico: dal lunedi' al
venerdi' dalle 9 alle 13
Tel: +212 (0)528 847139
Cell: 00212.(0)670 636679 (attivo dalle 9
alle 12 e dalle 14 alle 18)
Fax: +212 (0)528 846375
E-mail: v.consolatoagadir@gmail.com
Vice Consolato onorario a MARRAKECH
Vice Console onorario: Sig. Karim BENFALLAH
Indirizzo: 2, Rue Ibn
Aicha 4° piano interno 16, Gueliz
MARRAKECH
Tel. + 212 (0)524 420 276
Fax. + 212 (0)524 430650
E-Mail:v.consolatomarrakech@menara.ma
Vice Consolato onorario a TANGERI
Vice Console onorario: Sig. Gianfranco GINELLI
Indirizzo: Palazzo delle Istituzioni italiane (ex Palazzo
Moulay Hafid)
Tel: +212 (0)539 933608 o (0)661 209047
E-mail:
v.consolatotangeri@hotmail.it
2, Rue Idriss El Azhaar
B.P. 111 Rabat
Tel.: +212-537-219730
Fax: +212-537-706882
E-mail:
ambasciata.rabat@esteri.it
PEC:
amb.rabat@cert.esteri.it
Tel. di reperibilità (solo in caso di urgenze) +212-661-221324
Orario
di ricevimento: martedì, mercoledi e giovedì dalle 09.30 alle 12.30
NB: La competenza dell'Ambasciata d'Italia si limita
all'area di Rabat Salé, con le province limitrofe di
Skhirat Témara, Khémisset, Tiflet e Rommani. Per il
restante territorio del Marocco (che comprende la quasi totalita´del
Paese con citta´quali Casablanca, Tangeri, Fez, Marrakech,
Essaouira, Agadir ecc.) gli interessati dovranno contattare
direttamente il Consolato
Generale d´Italia a Casablanca
Il CERTIFICATO DI "CAPACITA' MATRIMONIALE" – CERTIFICAT DE CAPACITE A MARIAGE (in francese),(attestation de capacité pour contracter le mariage) fino a qualche anno fa, veniva rilasciato dal Consolato dopo la presentazione ad esso del Certificato di "AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL MATRIMONIO" in italiano rilasciato dal comune italiano di residenza ove sono state esibite le pubblicazioni, ora che le pubblicazioni non sono più necessarie.
NB(Aprile 2015): NUOVA PROCEDURA ON-LINE PER RICHIESTA APPUNTAMENTO PER LA CAPACITA' MATRIMONIALE: A partire da mercoledì 25 marzo 2015, l’Ufficio Consolare del Consolato Generale di Casablanca riceverà l’utenza esclusivamente su appuntamento per i seguenti Servizi: Iscrizioni AIRE, Atti di Stato Civile e Sentenze di Divorzio, Dichiarazioni di Valore Titoli di Studio, Rilascio Certificazioni, Notarile, Patenti e Codici Fiscali. Gli appuntamenti potranno essere richiesti e concordati con le seguenti modalità:
Attraverso il sito WEB: https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100132&returnUrl=//
Telefonando al numero (+212) 0 522 437086 dal lunedì al giovedì, dalle ore 12.00 alle ore 13.00;
Inviando una e-mail all’Ufficio interessato: Clicca qui.
SCARICA NUOVO MODELLO
CONGIUNTO 2015
DI DOMANDA E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (Art. 46 D.P.R. 445
del 28/12/2000) (in DOC WORD)
VECCHIO
MODELLO DI DOMANDA
Il cittadinomarocchino
deve presentare:
RITIRO: Per ritirare il certificato di capacità di matrimonio (CCM) è sufficinete la presenza del solo coniuge italiano.
Costo del documento - Cout du document:
47
DHM (2012 a
Casablanca) - 56 DHM
(2013 a Casablanca e Marrakech) - 250 DHM
(2013
a Fes)
Tempi: dal
giorno stesso della consegna dei documenti a pochi giorni
(2012:
a Rabat: 2 giorni).
![]() |
![]() |
![]() Tribunal de première istance du Casablanca |
![]() Cour d'Appel du Casablanca |
DIVISIONE IN 3 DOSSIERS
A questo punto della procedura, bisogna dividere il tutto in 3 DOSSIERS:
Costo del
servizio presso il tribunale di prima istanza: 50 DHM
POSSIBILITA' DI DELEGARE TUTTO AD UN 'ADOUL
NB (2009
- 2010): Dall’esperienza delle ultime persone che si sono
sposate, risulta che, a questo punto, c’è chi si reca subito direttamente dal
notaio,
magari anche lo stesso che si è occupato della certificazione della conversione
all’Islam della fase 2, con la documentazione seguente legalizzata, tradotta ed
in triplice copia, che si occupa lui di consegnare le carte al tribunale (fase
4) per una prima valutazione, comunque in presenza dei coniugi, generalmente,
anche se talvolta non ne viene richiesta la presenza, in alternativa, i futuri
sposi possono andare loro direttamente in tribunale, senza la presenza del
notaio (come si faceva prima del 2009).
I termini per la richiesta di matrimonio presso un tribunale marocchino (corte d'appello), a partire dal 50-esimo giorno (circa) passato dopo la richiesta di pubblicazione di matrimonio al consolato, entro un periodo di massimo 6 mesi, sono stati abrogarti dalla nuova legge che non prevede più la pubblicazioni di matrimonio in Italia.
Fase 5TRIS: Passaggio in Corte d'Appello
Il
tribunale di prima istanza consegna ai futuri sposi una busta
(NON APRIRE LA BUSTA)
da portare in
corte d'appello
da
presentare presso:
Segreteria MATRIMONI MISTI
della Corte d'appello
Greffe secrétariat à la division de Justice de la famille et le parquet (ufficio
del pubblico ministero) à la
cours d'appel(2006)
La Corte d'Appello
prende la busta e ne riconsegna un'altra da portare
in commisariato di
polizia insieme al DOSSIER n.2 (NON APRIRE LA BUSTA)
Documenti necessari del DOSSIER da presentare per la richiesta di celebrazione matrimonio
misto per il TRIBUNALE di PRIMA ISTANZA in Marocco:
Per il cittadino italiano:
Per il cittadino
marocchino
DOMANDA DI MATRIMONIO MISTO (Demande de mariage
mixte) modulo compilato personalmente o presentato
dall''Adoul ()
Nel 2004 è stata riformata la materia riguardante il walì, già modificata dal Dahir n.1.93.347 del 1993. Il veccio articolo 12 del codice di statuto personale modificato dal Dahir individuava la tutela matrimoniale come un diritto della donna con la conseguneza che ella non poteva essere obbligata al matrimonio senza il suo consenso. Conformemente alla dotrrina malikita, si individuava l'esigenza di un mandatario matrimoniale, rappresentante della donna al momento del matrimonio. Dal 1993 si introduceva la presenza della sposa all'atto dello scambio dei consensi tra le parti necessarie (sposo e tutore) davanti all'Adoul. Il nuovo codice (2004) recepito ed applicato effettivamente e diffusamente solo dal 2009 ha mantenuto la necessità del consenso diretto fra i coniugi, ma ha radicalmente riformato il ruolo del tutore matrimoniale. Il Wilaya (altresì tradotto con podestà) è ora un diritto esclusivo facoltativo della donna maggiorenne e deve essere scelto da lei stessa.
La Wilaya è la giurisdizione che determina la rappresentanza legale matrimoniale
,
in questa fase; L’ADOUL, con i documenti e le 3 fotocopie generalmente farà 4
DOSSIERS e si occuperà lui a consegnarli ai rispettivi uffici.
Commissione: circa
150 DHM
(2013) per il tribunale;
300 Euro circa in caso se ne
occupi totalmente l'Adoul
Préfectures de police de la wilaya du Gran Casablanca
Lo sposo, la sposa ed il walì, (con la riforma solo se la sposa è marocchina e solo se richiesto dalla sposa, in quanto la sua presenza non è più obbligatoria) devono andare in commisariato di zona con:
Qui, in una breve formale interrogazione, verranno
richieste le generalità degli sposi, le modalità di come si sono conosciuti i
due nubéndi.
Formulario
da compilare (in alcuni casi) in questura
(2013)
Terminato il colloquio, il funzionario di polizia vi dirà di presentare il
dossier presso il giudice di famiglia della corte distrettuale di zona
entro 3 giorni, ove nel frattempo il commisariato dovrebbe comunicato
le proprie note alla Corte d'Appello. La pratica
del commissariato, infatti, dovrebbe passare presso un altro ufficio amministrativo per
poi ritornare in commissariato per poi esser spedita nuovamente in tribunale (2010).
NB (2012):
Nel caso in cui, ci si sposi in un'altra città che non sia Casablanca, e la prefettura di quartiere non sia la medesima dell’indagine burocratica della fase 5, è possibile si venga mandati alla prefettura di quartiere per un ulteriore ma breve interrogazione
Tempi:
Per la sola indagine: da pochi giorni fino a 10 giorni. dal momento in cui si ottiene la capacità matrimoniale al consolato fino alla
fine di questa fase dovrebbe passare da 1 settimana a 1 settimana e mezza,
in alcuni casi solo per l'indagine può passare anche fino ad una
settimana intera
Scarica Elenco numeri di telefono commissariati di zona e numeri utili in Marocco
Quando
la prefettura avrà finito con l'indagine burocratica, (ci possono volere
da
pochi giorni a 10 giorni circa) si ritorna direttamente in Corte d'appello
,
e con la stessa ricevuta e si ottiene, se tutto va bene - in sha-Allah, il NULLA
OSTA da vidimare al TRIBUNALE PRINCIPALE di prima istanza di residenza.
dal Giudice di famiglia (juge des familles).
NB (2012): Presso il tribunale di prima istanza, vi verrà assegnato un numero di repertorio da consegnare all'Adoul con una altra copia (n.3) del dossier
A questo punto, i nubéndi (con o meno la presenza del walì della sposa
marocchina), si recano presso l'Adoul per celebrare il matrimonio.
NB(2007): La nuova Moudawana 2004 ha modificato le
disposizioni precedenti in merito alle modalità di celebrazione del matrimonio:
in passato, il matrimonio era validamente concluso con la proposta di una delle
parti e l'accettazione dell'altra, attraverso l'uso di espressioni che
indicavano implicitamente la volontà reciproca di concludere il matrimonio, Per
la validità dell'atto era necessaria la presenza di 2 Adoul che
prendevano atto della dichiarazione di consenso dello sposo e della sposa
o del suo curatore matrimoniale. Con il Dahir (regio decreto)
n.1.93.347 del 1993, si era introdotto il perferzionamento del contratto
introducendo la presenza della moglie e le sua firma. L'atto redeatto dai due
Aoul veniva registrato in un apposito registro conservato presso il tribunale.
Una copia veniva inviata all'Ufficio di Stato Civile, un'altra copia al marito e
l'originale alla moglie. In molti casi, sopratutto nelle aree rurali non
venivano nemmeno registrati al tribunale gli atti di matrimonio redatti
consensualmente fra le famiglie.
Le nuove modalità di celebrazione e registrazione dell'atto di
matrimonio sono stabilite dagli artt. 65, 66, 67, 68 e 69 della
Moudawana 2004 secondo i quali è richiesta espressamente la presenza del
giudice del Tribunale competente all'atto della firma dei due sposi di fronte
all'Adoul, senza più vi sia necessita della presenza del tutore
matrimoniale (walì) della sposa. Nella pratica comune, il
giudice autorizza gli 'Adoul a registrare il matrimonio in un apposito
registrao presso il Tribunale per la famiglia ed il giudice procede
all'autenticazione del contratto di mastrimonio attraverso la vidimazione
dell'atto. Questo ultimo
è trasmesso all’Ufficio di Stato Civile nel luogo di nascita di ciascuno degli
sposi (o solo di quello marocchino in caso di matrimonio misto) e ne è presa
nota a lato del certificato di nascita. Inoltre il Tribunale deve conservare un
dossier con tutti i documenti relativi al matrimonio.
(NB: se il coniuge italiano non parla né arabo, né francese,
può esser utile la compresenza di un traduttore -
costo circa 20/40 Euro
(2010))
DOTE:
In questa fase viene anche stabilito il Mahr (o Sadaq),
la “dote” matrimoniale
obbligatoria che lo sposo deve donare all’atto del contratto alla sposa
(e non alla famiglia della sposa) e lei deve confermare
di averla ricevuta; l’ammontare viene concordato preventivamente fra gli sposi.
NB (2012): Se
viene concordata una cifra (come dote) superiore alle 2.000 Euro
è NECESSARIO AVERE LA PRESENZA DEL
TRADUTTORE RICONOSCIUTO
In alcuni casi è stato possibile, tramite l'accordo con l'Adoul, far firmare
alla sposa un certificazione di aver effettivamente ricevuto la somma per
ovviare alla presenza del traduttore.
SEPARAZIONE DEI BENI (2013): Nel caso si scelga il regime di separazione dei beni, è necessario avvisare preventivamente l'Adoul che in alcuni casi (Khouribga 2013) dovrà apporre una clausola sull'atto di matrimonio nella quale si scrive espressamente che si rende necessario un atto integrativo nel quale si fissa il regime di separazione dei beni, in altri invece, (Casablanca 2013) è possibile apporre tale clausola direttamente nell'atto di matrimonio.
Documenti da portare se non già in possesso dell'Adoul:
L'ATTO DI MATRIMONIO va legalizzato
PRIMA PRESSO IL TRIBUNALE PRINCIPALE DI RESIDENZA
,
il quale pone, nel retro dell'atto, il riconoscimento della Firma dell'Adoul
con la firma finale del
Giudice dell'Alta Corte, poi
al Ministero degli esteri a Rabat
- Ministre des Affaires Étrangères de Rabat
)
E POI TRADOTTO IN ITALIANO da uno dei traduttori di fiducia
il cui elenco è affisso nella bacheca esterna e nella sala d’attesa del
Consolato Generale.
L'atto infine va portato al consolato italiano in Marocco per essere nuovamente legalizzato.
NB: Verificare bene che sull'atto (in arabo e di seguito sulla traduzione) i dati personali e la data siano corretti.
Costo:
20 DHM circa (2010
- 2012)
Fase 9BIS: Prima che il conige italiano ritorni in Italia - documentazione da lasciare/firmare in Marocco
A questo punto il cittadino italiano può anche tornare in Italia anche per registrare propriamente il matrimonio in comune (se sceglie di farlo autonomamente).
Lasciate al coniuge marocchino anche 1 CERTIFICATO DI RESIDENZA (o autocertificazione firmata) e 1 FOTOCOPIA INTEGRALE DEL PASSAPORTO o FOTOCOPIA CARTA D'IDENTITA' CITTADINO ITALIANO FRONTE E RETRO, che serviranno dopo per la richiesta di visto.
Forum della Comunità del Marocco in Italia > ITALIANO > LA
FAMIGLIA > MATRIMONI MISTI
http://www.maroc.it/forum/index.php?board=33.0