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IL MATRIMONIO MISTO - (ITALIA - MAROCCO)  - Sposarsi in Italia

Matrimonio misto
PROCEDURA DI MATRIMONIO "MISTO" ITALIA - MAROCCO
UOMO ITALIANO con DONNA MAROCCHINA
UOMO MAROCCHINO con DONNA ITALIANA

a cura di 'ALI MATTEO SCALABRIN, RACHIDA RAZZOUK e MARA FORMAGGIA e LUIGI PALUMBO

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Origine: 2008
Ultimo aggiornamento:  13 settembre 2016

   

Procedura di matrimonio misto in Italia

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NB(Agosto 2016): NOVITÀ LEGALIZZAZIONE DOCUMENTI MAROCCHINI

ApostillaDal 14 agosto 2016 i documenti rilasciati da enti pubblici marocchini vanno apostillati, anziché legalizzati presso il Ministero degli affari esteri di Rabat.

Una apostilla è una certificazione che convalida, con pieno valore giuridico, sul piano internazionale l'autenticità di qualsivoglia atto pubblico e  serve solo a certificare l'autenticità e la qualità della firma del funzionario pubblico e l'identità del sigillo o del timbro nel documento, sulla base della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

L'apostilla non certifica il contenuto del documento pubblico sottostante.

I documenti marocchini NON vanno più legalizzati al Ministero degli affari esteri di Rabat (e sue filiali), ma vanno apostillati direttamente presso la prefettura della provincia (l-'amala) se documenti amministrativi oppure al tribunale di prima istanza se giudiziari. In seguito i documenti vanno tradotti e di nuovo apostillati al tribunale.

Per richiedere l'apostilla dei documenti pubblici bisogna compilare la richiesta on line tramite il seguente sito Internet: http://www.apostille.ma/  

NB: Nella seguente procedura laddove trovate scritto di legalizzazare tale documento presso il Ministero degli affari esteri di Rabat (o sue filiali), tale procedura va sostituita dalla apostilla. In attesa di un ulteriore aggiornamento della pagina.


NOTA: La normativa: Le unioni coniugali in Italia sono regolamentate dall'articolo 3 della Costituzione italiana (che sancisce la piena libertà di ogni individuo, senza alcun distinzione), dagli articoli 29,30 e 31 della stessa Costituzione italiana (sulla famiglia), dall'articolo 8 della CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1953), dall'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (10 dicembre 1948), dall'articolo 86 (sullo stato libero), 116 e 117 del Codice Civile (sulle unioni coniugali), dall'art. 16 della legge n. 218/1995 (sulla validità e sulle condizioni limite dell'ordine pubblico),  l'art. 18 del DPR n.396 del 03/11/2000, (relativo all'ordinamento dello stato civile) la circolare del 26/03/2001 e la circolare n.46 dell'11/09/2007 del Ministero degli Interni (relativa alla trascrizione e al nulla osta).

Il diritto all’unità famigliare è sancito dall’art. 29 della Costituzione italiana e dalla Direttiva 2003/86 CE del 22 Settembre 2002 e viene tutelato dallo Stato italiano attraverso normative ed iniziative volte a favorire la sua attuazione.

L'articolo 86 del Codice civile e l'art.17 legge 218/1995, richiedono, per la celebrazione del matrimonio, lo stato libero di entrambi i nubendi. La mancanza di libertà di stato rappresenta un impedimento bilaterale anche quando interessa uno solo dei nubendi, a tutti gli effetti, coinvolge anche l'altro.

Inoltre, sulla base dell'art. 19 delle legge n. 218/95, il cittadino che possiede doppia cittadinanza, tra cui quella italiana, quest'ultima prevale sulle altre e, in assenza di cittadinanza italiana comune dei coniugi, (uno marocchino, l'altro italiano, ad esempio) l'ordinamento italiano prevede che la legge dello stato di "prevalente localizzazione della vita matrimoniale" sia quella corretta da tenere in considerazione, quindi, se la coppia risiede abitualmente in Italia vale ciò che prevedel'ordinamento italiano.

La procedura seguente, aggiornata anch’essa, descrive i passi per sposare un uomo marocchino o una donna marocchina in Italia. Sebbene apparentemente questa procedura sembri più semplice e nel tempo si sia anche semplificata ulteriormente addirittura dall’impossibilità, fino a qualche anno, di sposare una donna marocchina in Italia, risulta comunque, ancor oggi, essere non priva di intoppi burocratici e sensibile alle varie peculiarità richieste nelle varie zone di competenza  dei vari consolati. Chi si sposa in Italia anche se straniero è soggetto alla legislazione Italiana in materia di diritto di famiglia.

Inutile dirlo, che il caso del’italiano (uomo) che sposa una marocchina in Italia è più sensibile del fattore religioso che condiziona la procedura.

Questa procedura, comunque, NON risolve il problema di far venire in Italia, preventivamente, il cittadino marocchino se non è già presente nel territorio italiano.


Nota 2011 - Matrimonio in Italia con straniero NON regolare: In data 20 luglio 2011 la Corte Costituzionale con la sentenza n.245/2011 depositata dal giudice Alfonso Quaranta. Dichiara “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”. "Incostituzionale chiedere il permesso di soggiorno per il matrimonio". Abolita la norma voluta da Maroni & Co., che aveva fatto crollare le nozze miste. Secondo la Consulta, esigere il permesso di soggiorno lede diritti inviolabili (articolo 2 della Costituzione), in particolare quello a farsi una famiglia (art.29). Si tratta di un danno sproporzionato, spiega la sentenza, rispetto all’obiettivo che era alla base della norma escogitata da Maroni & co, cioè la lotta all’immigrazione clandestina. E non colpisce solo l’immigrato, ma anche la sua dolce metà italiana.

Il matrimonio di uno straniero in Italia non può quindi essere limitato dalla condizione di regolarità. Lo sforzo del legislatore nel trovare una norma adatta a constrastare i cosiddetti "matrimoni di comodo", fatti al solo scopo di regolarizzare lo straniero, viene così bannata  sulla base seguente: “la previsione di una generale preclusione alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi risulti uno straniero non regolarmente presente nel territorio dello Stato, rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti”.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 116 del codice civile nella parte in cui prevede, come condizione per la celebrazione del matrimonio, la regolarità del soggiorno dello straniero, ripristina quindi un diritto fondamentale alla formazione di una famiglia.

Il diritto a contrarre matrimonio, è un diritto fondamentale della persona riconosciuto anche dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 16), dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 12) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 9). (fonte: stranieriinitalia.it).

In altre parole: la Corte Costituzionale, con sent. n. 245 del 25/7/2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 116, 1 CC. come modificato dall’art. 1, 15 L. 15/7/ 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

Inoltre, il matrimonio dello straniero puo' essere celebrato in Italia anche se questi NON vi abbia residenza o domicilio (ipotesi, tra l'altro considerata anche all'art. 116, 3 CC).

Inoltre, NON è reato entrare in Italia senza documenti validi per sposare una cittadina italiana. Il cittadino extracomunitario che ha fatto ingresso e si trattiene nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall’ordinamento, non viola l’art. 10 bis del D.Lgs. n. 286/1998 anche se non in possesso dei documenti validi per tale ingresso e successivo trattenimento. (Sentenza: Corte di cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza n. 32859 del 29 luglio 2013). E’ fondato il richiamo difensivo alla norma di cui all’art. 51 c.p. e cioè all’esimente dell’esercizio di un diritto, quale deve ritenersi, senza tentennamenti interpretativi, quello di contrarre matrimonio, nella fattispecie idoneo a scriminare la punibilità della condotta contestata, giacché l’imputato si trovava nel nostro Paese al fine di esercitare il diritto a contrarre matrimonio con una cittadina italiana, con serietà di intenti dimostrata dal successivo comportamento.


Fase 1: Richiesta del NULLA OSTA al matrimonio misto in Italia da parte del cittadino marocchinoMaroc, presso le autorità consolari marocchineMaroc in Italia
Autorisation de dresser l’acte de mariage

L'articolo 116 del codice civile, al primo comma, prevede che lo straniero che voglia contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che, giusta le leggi a cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio.

Per sposarsi in Italia, un cittadino marocchino deve essere in possesso del Nulla Osta al matrimonio da esibire all'atto delle pubblicazioni di matrimonio presso la casa comunale di residenza del futuro coniuge italiano. Il Nulla osta al matrimonio (art. 116 del Codice Civile), dal quale devono risultare oltre le complete generalità del futuro sposo, anche lo stato libero, la cittadinanza e la residenza e che non risultino impedimenti al matrimonio, da richiedere presso il Consolato o l’Ambasciata  del Marocco in Italia, con firma del funzionario dell'Ambasciata/Consolato autenticata presso l’Ufficio legalizzazione della Prefettura. (Bisogna tener presente che alcune Ambasciate o Consolati stranieri in Italia non rilasciano il nulla osta al cittadino straniero  se non è in possesso di un permesso di soggiorno e di un passaporto. In questi casi, visto che il nulla osta alle nozze è un documento necessario per potersi sposare in Italia, il cittadino straniero dovrà recarsi nel proprio paese per richiederlo presso gli uffici competenti)

Documenti necessari per presentare la richiesta del Nulla-osta al matrimonio misto presso le autorità consolari marocchine in in Italia:

Per il cittadino marocchinoMaroc:

Se il cittadino marocchino è NATO IN ITALIA, deve porrtare i documenti dal comune italiano di nascita e di residenza, ovvero:

In alcuni casi, viene chiesta la presenza della madre del cittadino marocchino oppure la presenza di due testimoni di famiglia, registrati presso lo stesso consolato, che attestino, attraverso tesri7 oppure attraverso  tasrih beccharaf, che il richiedente non è mai stato sposato.

 

Per il cittadino italiano:

 

ScaricaDOCUMENTO UFFICIALE CONSOLATO MAROCCHINO DI MILANO (2016)
Elenco documenti richiesti dal Consolato del Regno del Marocco a Milano per la trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato in comune in Italia

Trascrizione dell'atto matrimonio civile tra cittadina/o marocchina/o e cittadina/o italiana/o 

  1. n.4 copie dell'atto integrale del matrimonio rilasciato dal comune, tradotto in arabo e legalizzato presso il consolato marocchino

  2. 2 copie dell'atto di nascita, non superiore a 6 mesi dalla data del rilascio per il cittadino marocchino

  3.  carta di identità CIN-E e/o passaporto 

  4. certificato di conversione all'Islam se il marito è italiano

  5.  carta di identità del partner italiano

  6.  2 testimoni musulmani maschi maggiorenni con loro documenti di identità

  7. Immatricolazione consolare