Il matrimonio misto Italia Marocco

Procedura di richiesta cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino UE (italiano)
www.islamitalia.it/matrimonio/

Origine: ottobre 2000 - autori: 'Alī M. Scalabrin; Rachida Razzouk;
Consulenza legale esterna: avv. Anna Maria Monti; avv. Kaoutar Badrane
Primo aggiornamento: 15 gennaio 2014
Ultimo aggiornamento: 01 dicembre 2018

condividi su: scarica:

Procedura di richiesta cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano
(art. 5, legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni)

(Legge n. 91/92 del 05 Febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni -DPR n.572 del 12 ottobre 1993, DPR n.362 del  18 aprile 1994, art. 1 commi 11 e 12; legge n.94 del 15 luglio 2009 inerente le "disposizioni in materia di sicurezza pubblica", Legge n.379/2000 Legge n.124/2006 - circolare n.13074  del  07/10/2009 e cicolare n. K60.1 del 17 maggio 2011; sentenza n° 87 del 1975; legge N. 151 del 1975; sentenza Nº 30 del 1983; parere n. 105 dell'anno 1983 del Consiglio di Stato; legge Nº 123 del 1983; sentenza della Corte di Cassazione n. 4466 del 25 febbraio 2009; legge 14-12-2000 n. 379; Cons. Stato, Adunanza generale, 17 maggio 1993, n. 44; Cons. Stato parere 30 novembre 1992, n. 2482; legge 8 marzo 2006, n. 124; circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale dei diritti civili, le minoranze e la cittadinanza, del 7 ottobre 2009, n. 13074; Circolare 17 maggio 2011, n. K.60.1; Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 18 dicembre 2007, n. 6526; T.A.R. Veneto, sent. 10 aprile 2008, n. 1958; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 19 settembre 2008, n. 4085, T.A.R. Piemonte, sez. I, sent. 16 febbraio 2005, n. 322; Consiglio di Stato, sezione I, parere n. 1225 del 22 maggio 2002; Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2000, n. 1978; TAR Lazio, sez. Latina n. 259/2005; TAR Liguria, sez. Genova, sez. II, n. 1845/2007; TAR Liguria, Genova, sez. II, n. 174/2003; TAR Lombardia, sez. Brescia n. 654/1996)

Sposarsi in Marocco


Torna alla Home del Matrimonio misto

Ottobre 2018: CONTRIBUTO e TEMPISTICA: Nuove disposizioni in materia di Cittadinanza (art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113)

A decorrere dal 5 ottobre 2018 - ai sensi dell’art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", pubblicato nella G.U. n. 231 del 4 ottobre 2018 - il contributo, al cui pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, è di importo pari a 250 euro.

Sempre a decorrere dal 5 ottobre 2018, ai sensi della medesima normativa, il termine di definizione dei procedimenti in corso di cui agli articoli 5 e 9 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.


NUOVA PROPOSTA DI LEGGE SULLA CITTADINANZA PER I FIGLI NATI IN ITALIA (approvazione alla Camera 13 ottobre 2015)

Disegno di legge 2092, “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza”


Info on-line sullo status della riforma dal sito Openparlamento.it

La Camera dei Deputati ha dato stamattina (13 ottobre 2015) il via libera alla riforma che renderà molto più semplice veloce il loro percorso per prendere la cittadinanza italiana. Il testo, che unisce i principi dello ius soli temperato e dello ius culturae, ora passa al Senato. La nuova proposta di modifica si sta basando non soltanto sul fatto di essere nati in Italia (ius soli temperato), ma anche sul fatto di dimostrare di volersi integrare nella cultura italiana (ius culturae).

  • La cittadinanza ai bambini nati in Italia: i bambini nati in Italia saranno italiani per nascita solo se almeno uno dei genitori ha il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (cittadini extraue) o il "diritto di soggiorno permanente" (cittadini Ue). Altrimenti, come gli altri bambini non nati in Italia, ma arrivati qui entro i dodici anni,dovranno prima frequentare uno o più cicli scolastici per almeno 5 anni e, se si tratta delle elementari, concluderle positivamente. Si fa presente che la cittadinanza concessa ai figli non dà diritto ai genitori di richiedere la cittadinanza italiana. In questo caso, i genitori dovranno richiedere la cittadinanza per residenza
  • Per l’acquisto della cittadinanza servirà una dichiarazione di volontà presentata in Comune da un genitore entro il compimento della maggiore età del figlio, altrimenti questo potrà presentarla tra i 18 e i 20 anni. Sempre tra i 18 e i 20 anni il diretto l'interessato potrà anche rinunciare alla cittadinanza italiana, purché sia possesso di altra cittadinanza.
  • Bambini arrivati in Italia da piccoli fino all’età di 12 anni: per richiedere la cittadinanza italiana questa categoria di bambini dovrà aspettare almeno 5 anni e frequentare un ciclo di studio. L’elementare deve essere concluso con un esito positivo.
  • Ragazzi arrivati in Italia tra i 12 e 18 anni:diverse le regole per i ragazzi arrivati in Italia entro i 18 anni di età. Potranno diventare italiani dopo 6 anni di residenza regolare e dopo aver frequentato e concluso un ciclo scolastico o un percorso di istruzione e formazione professionale. L’elementare deve essere concluso con un esito positivo. In questo caso, però, non si tratterà di un diritto acquisito, ma di una “concessione”, soggetta quindi a una certa discrezionalità da parte dello Stato.
  • C’è anche una norma transitoria per chi ha superato i 20 anni, ma intanto ha maturato i requisiti previsti dalla nuova legge. Potranno infatti diventare italiani i nati in Italia o arrivati qui quando avevano meno di dodici anni, se hanno frequentato in Italia per almeno cinque anni uno o più cicli scolastici e hanno risieduto "legalmente e ininterrottamente negliultimi cinque anni nel territorio nazionale". 

Chi rientra nella norma transitoria avrà solo un anno di  tempo dall' entrata in vigore della riforma per presentare in Comune la dichiarazione di volontà e diventare italiano. Dovrà poi però aspettare che entro sei mesi il ministero dell’Interno dia il via libera, dopo aver verificato che a suo carico in passato non ci siano stati dinieghi di cittadinanza, espulsioni o allontanamenti per motivi di sicurezza della Repubblica.

By Stranieriinitalia.it


+39.06.46.53.95.91 ISTITUZIONE NUMERO (non verde) INFORMAZIONI SULLA CITTADINANZA ITALIA

Il Viminale ha infatti annunciato infatti la realizzazione di un “punto di ascolto”,  al numero di telefono 06/46539591,  per chiarire i dubbi di chi vuole diventare cittadino. “I volontari del Servizio Civile Nazionale  - si legge in una nota - risponderanno all’utenza in materia di cittadinanza dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13”.

I volontari sono stati selezionati e formati nell’ambito del progetto “Accoglienza e integrazione degli stranieri: il conferimento della cittadinanza italiana”, avviato e finanziato dal Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione. Sono in tutto 37, 20 dei quali al ministero si occuperanno del punto di ascolto, altri 17 saranno invece divisi tra le prefetture di Roma, Bologna, Modena e Reggio Emilia.

Estratto By Stranieriinitalia.it


Nuova modalità di richiesta della cittadinanza italiana (dal 18 maggio 2015)

Con il sistema informatizzato curato dal dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione stop ai modelli cartacei. E' stata, infatti, confermata la data del 18 maggio per l’avvio della nuova modalità informatica che prevede l’invio on line dell’istanza di cittadinanza, messa a punto dal dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione - direzione centrale per i Diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell'Interno.

A decorrere dal 18 giugno 2015 l'invio della domanda on line sarà l'unica modalità ammessa per la presentazione dell'istanza di cittadinanza.

Cosa deve fare il cittadino

Il richiedente compilerà la domanda, utilizzando le credenziali d’accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato al seguente indirizzo

 https://cittadinanza.dlci.interno.it

E' necessario registrarsi e, una volta ottenute le credenziali di accesso, compilare il modulo. Prima di iniziare, bisogna però assicurarsi di avere con sé:

  • un documento di riconoscimento,
  • Estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità (anche del cognome della madre)
  • il certificato penale rilasciato dal Paese d'origine
  • la ricevuta della pagamento del contributo da 200,00 euro previsto per le richiese di cittadinanza.

NB: L'estratto dell'atto di nascita e il certificato penale devono essere legalizzati alla moqaata (laddove ne fosse necessario), legalizzati al al Ministero degli esteri di Rabat e presso il consolato italiano. Il tutto prima dell'inserimento della documentazione sul sito.

Bisogna fare la scansione di tutti i documenti richiesti per la cittadinanza italiana ed inserirli senza tuttavia andare all’Ufficio Cittadinanza della prefettura. Dopodiché si aspetterà la convocazione.

I documenti scannerizzati e allegati a modulo informatico verranno trasmessi in formato elettronico, insieme ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta del pagamento del contributo di euro 200,00 previsto dalla legge n. 94/2009.

Procedura on-line:

  1. Registrazione: clicca su "Effettua registrazione";
  2. Inserisci i tuoi dati, scegli una password e riempi il box con i caratteri di controllo, quindi clicca su “invia”;
  3. Riceverai una email con le istruzioni per portare a termine la registrazione, cliccando sul link contenuto nell'email stessa.
  4. Collegati di nuovo a sito del ministero dell’Interno, inserisci l' email e la password che hai utilizzato per la registrazione e clicca su invia;
  5. Ora sei entrato nel sistema. Clicca su “Cittadinanza”;
  6. Si aprirà un altro menù. Clicca su “Gestione domanda”;
  7. Ora devi scegliere il modulo da compilare, in base a tipo di richiesta di cittadinanza che stai presentando: Per matrimonio o per residenza? Vivi in Italia o all’estero?
  8. Scegli il modulo che fa al caso tuo e inizia a compilare la domanda.

PER I RICHIEDENTI RESIDENTI ALL'ESTERO (in Marocco ad esempio) si vedano le ISTRUZIONI PER L'INDERIMENTO ONLINE DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA del CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A CASABLANCA


Modalità di acquisizione della cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana si può acquisire:

Automaticamente (senza domanda):

  • Per nascita (ius sanguinis). Se si è figli di almeno un cittadino italiano;
  • Per nascita (ius sanguinis). Se si nasce in territorio italiano da genitori ignoti o apolidi o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all'estero;
  • Per riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione. Per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziaria di filiazione durante la minore età del soggetto;
  • Per adozione. Diviene cittadino italiano il minore straniero adottato da un cittadino italiano;
  • Secondo lo ius soli (solo nati in Italia da genitori apolidi ovvero da genitori noti il cui l'ordinamento giuridico di origine non contempla lo "ius sanguinis");
  • Per nascita da genitore straniero naturalizzato italiano (naturalizzazione dei genitori): i cui figli ancora minorenni e conviventi (figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso) acquisiranno in “automatico” la cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 91/92, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. Perché il genitore divenuto italiano possa trasmettere il nostro status civitatis al figlio, occorrono pertanto che ricorrano tre condizioni: il rapporto di filiazione; la minore età del figlio alla data dell’acquisto della cittadinanza da parte del genitore; la convivenza con il genitore (che deve essere "stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione", deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 572/93) Questo regolamento non rileva, ai fini dell’acquisto della cittadinanza da parte del minore, il fatto che minore e genitore convivente risiedano all’estero.
  • Concessione della cittadinanza per meriti speciali (secondo comma dell’art. 9 L. 91/92). La cittadinanza può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica anche nel caso in cui lo straniero abbia reso eminenti servizi all'Italia, o nel caso in cui intercorra un eccezionale interesse dello Stato.

 

Tramite domanda:

  • Per acquisto volontario tramite domanda. Se discendenti da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado, che abbia perso la cittadinanza, in presenza di determinati requisiti.
  • I figli maggiorenni legittimi del cittadino straniero naturalizzato italiano possono presentare la domanda di cittadinanza dopo 5 anni di residenza nel territorio italiano, (a partire dal giorno seguente il giuramento del genitore), che decorrono dalla data di naturalizzazione del genitore (art. 9 Legge n.91/92)
  • Per acquisto volontario tramite domanda, per aver prestato servizio militare di leva nelle forze armate o servizio civile; e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
  • Per acquisto volontario tramite domanda facendosi assumere presso il pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero e dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana;
  • Per acquisto volontario tramite domanda risiedendo legalmente in Italia due anni al raggiungimento della maggiore età e dichiarando, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età,  la lettera del Comune che lo informava che poteva scegliere di diventare italiano.
  • Per naturalizzazione (residenza). Se si risiede legalmente in Italia da 10 anni continuativi (4 anni per cittadini dell'UE);
  • Per elezione in caso di nascita se nato in territorio italiano da genitori stranieri. Risiedendo legalmente ed ininterrottamente dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età (18 anni). La dichiarazione di volontà è resa all'ufficiale di stato civile. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diventa cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la cittadinanza Italia entro un anno della suddetta data” (art. 4, comma 2 L. 91/92)
  • Per matrimonio con cittadino italiano. Dopo due anni di convivenza e residenza legale in Italia successivi al matrimonio (tre per i residenti all'estero e ridotti alla metà in presenza di figli: 1 anno se residenti in Italia e 1 anno e mezzo se residenti all'estero).

Acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio

NOTA: Di seguito elenchiamo la procedura di richiesta di cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano (art. 5, legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni). La cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica (detta cittadino italiano) alla quale l'ordinamento giuridico dell'Italia riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. 

NB (2012): Con circolare del 7 marzo 2012, registrata alla Corte dei Conti il 20 marzo 2012, il Ministero dell’Interno, al fine di migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa,  ha trasferito ai Prefetti la competenza ad emanare i provvedimenti di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio.

NB (2009): Dal 6 agosto 2009, il coniuge marocchino deve avere almeno 2 anni di residenza legalmente nel territorio della Repubblica italiana (permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica) dopo il matrimonio per fare la domanda (prima era di 6 mesi e 1 giorno dalla data del foglio provvisorio di residenza (avvenuta visita del vigile)), (Legge 15/07/2009, n. 94 art.1 comma 11) - (il termine è ridotto della metà (1 anno) in presenza di figli nati o adottati dai coniugi) – (se il richiedente è residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio e la domanda deve essere presentata all’Autorità Diplomatica Italiana nel paese estero di residenza dei coniugi).

Doppia cittadinanza

A partire dal 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91/92) l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente (art. 11 legge n. 91/92: Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma puo' ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero), salvo disposizioni di accordi internazionali. Sia l'Italia che il Marocco ammettono reciprocamente la possibilità di avere la doppia cittadinanza.

Termini minimi di presentazione della domanda (dalla data del matrimonio)
(art. 1, comma 2 del DPR 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91):

  • almeno 3 anni di residenza legale congiunta all'estero
  • almeno 2 anni di residenza legale congiunta in Italia
  • almeno 18 mesi di residenza legale congiunta all'estero in caso di figli nati o adottati dai coniugi
  • almeno 1 anno di residenza legale congiunta in Italia in caso di figli nati o adottati dai coniugi

Al momento dell'adozione del decreto di conferimento della cittadinanza, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, né la separazione personale dei coniugi (art. 5 legge 5 febbraio 1992 n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza, come modificato dall'art. 1 della legge n. 94/2009).

In particolare, circa la residenza legale, l'art. 1 del regolamento di esecuzione della legge (D.P.R. n. 572/1993) stabilisce che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica.

NB(2012): per le domande presentate prima dell’entrata in vigore della legge 94/2009, (15 luglio 2009), il Tribunale di Genova, con sentenza depositata il 29.02.2012, n. 801 (R.G. n. 14615/2010, Cron. 29), ha disposto che sia applicabile il termine di 6 mesi per la richiesta di cittadinanza per matrimonio.

Il requisito della regolarità del soggiorno comporta che:
a) il coniuge che sia cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea, abbia ottenuto l'attestazione comunale del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (come prescrive il d. lgs. n. 30/2007)
b) il coniuge che sia cittadino di uno Stato extracomunitario o abbia lo status di apolide deve essere titolare di una carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino italiano o comunitario o di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno.

Si fa presente che l'acquisizione della cittadinanza rappresenta una concessione subordinata alle condizioni previste dalla leggenon è un diritto acquisito, che, a seguito della verifica dei requisiti richiesti, viene conferita al richiedente. La legge n. 91/1992 ammette in ogni caso il possesso della cittadinanza multipla.

Impedimenti e  requisiti

  • Validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino all'adozione del decreto. La circolare n.13074 del 07/10/2009: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" prcisa per il coniuge marocchino che fa richiesta di cittadinanza italiana: "l'accertamento dell'esistenza di un rapporto coniugale non meramente strumentale, ma effettivo e duraturo, in costanza del quale sia maturato altresì il prescritto periodo di residenza legale nel territorio dello Stato, a dimostrazione dell'avvenuto inserimento dello straniero nel tessuto sociale e civile nazionale".
  • Trascrizione dell'atto di matrimonio negli appositi registri di stato civile del Comune italiano competente per residenza (art. 6, comma 2, legge n. 91/1992).
  • Assenze di sentenze di condanna per uno dei delitti (non colposi) previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale, la cui pena edittale preveda almeno 3 anni di reclusione o di sentenze di condanna di un reati non politici ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia, o delitti contro la personalità internazionale dello Stato (artt. 241-275 c.p.), contro la personalità interna dello Stato (artt. 276-293 c.p.) e contro i diritti politici del cittadino (art. 294 c.p.), (art. 6 legge n.91/1992).
  • Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica (ad esempio in presenza di elementi di fatto indizianti circa l'appartenenza del richiedente straniero ad organizzazioni di terrorismo internazionale o relativi alle frequentazioni del futuro cittadino italiano). Costituiscono motivo ostatvo le simpatie per movimenti stranieri oltranzisti o rivoluzionari (TAR Liguria, Genova, sez. II, n. 174/2003), sia una situazione in cui vi sia la frequentazione di membri di organizzazioni terroristiche e il tenore di vita agiato non giustificabile (TAR Lombardia, sez. Brescia n. 654/1996)
  • Non costituiscono, invece, motivo ostativo, di per sé sufficiente, il mantenimento delle tradizioni culturali, religiose e sociali da parte dello straniero (TAR Liguria, sez. Genova, sez. II, n. 1845/2007).
  • Lo scioglimento, l'annullamento, la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale dei coniugi, qualora tali atti siano intervenuti in ogni momento, prima dell'adozione del decreto di attribuzione della cittadinanza (art. 5 della legge n. 91/1992, come modificato dall'art. 1, comma 11 della legge 15 luglio 2009 n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) rappresentano impedimenti all'acquisizione della cittadinanza italiana, qualora tali atti siano intervenuti in ogni momento, prima dell'adozione del decreto di attribuzione della cittadinanza (legge n. 94/2009).
  • Coabitazione (art.143 Cod.Civ.). Il venir meno della convivenza è un fatto di cui tenere conto nell'accertamento della pubblica amministrazione. Il Consiglio di Stato ha ammesso in più occasioni che la convivenza sia da intendersi come residenza comune in senso anagrafico (Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2005 e n. 3830/2001) o come assenza di separazione legale (Cons. Stato n. 767/2005).
  • La morte del coniuge italiano comporta lo scioglimento del matrimonio e quindi secondo la legge n. 94/2009 risulta così impossibile l'acquisto della cittadinanza allo straniero che sia rimasto vedovo del coniuge italiano dopo la presentazione della domanda, perciò l'istanza per il conferimento della cittadinanza deve essere respinta.

In merito di validità del matrimonio, la circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale dei diritti civili, le minoranze e la cittadinanza, del 7 ottobre 2009, n. 13074, dispone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto coniugale non meramente strumentale, ma effettivo e duraturo, in costanza del quale sia maturato altresì il prescritto periodo di residenza legale nel territorio dello Stato, a dimostrazione dell'avvenuto inserimento dello straniero nel tessuto sociale e civile nazionale. Il rapporto di coniugio deve permanere fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del Ministero dell'Interno.  il rapporto di coniugio deve permanere fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del Ministero dell'Interno. Ai fini, quindi, dell'ottenimento della cittadinanza, occorre non soltanto il dato formale della celebrazione del matrimonio, ma anche la conseguente instaurazione di un effettivo rapporto coniugale, con il rispetto dei conseguenti doveri civili di fedeltà, assistenza, collaborazione e coabitazione, previsti dall'art. 143 cod. civ., perdurante per il tempo prescritto e tale da dimostrare l'integrazione dello straniero nel tessuto sociale e civile nazionale (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 18 dicembre 2007, n. 6526; T.A.R. Veneto, sent. 10 aprile 2008, n. 1958; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 19 settembre 2008, n. 4085, T.A.R. Piemonte, sez. I, sent. 16 febbraio 2005, n. 322).

Modifiche e integrazioni

1 - Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (in S.O. n. 91 relativo alla G.U. 13/6/1994 n. 136) ha abrogato (con l'art. 8) l'art. 7, comma 1.
2 - La L. 22 dicembre 1994, n. 736 (in G.U. 4/1/1995 n. 3) ha modificato (con l'art. 1) l'art. 17.
3 - La L. 23 dicembre 1996, n. 662 (in S.O. n. 233 relativo alla G.U. 28/12/1996 n. 303) ha modificato (con l'art. 2) l'art. 17.

Presentazione della domanda alla Prefettura di residenza
(Circolare n. K. 60.1 del 23 dicembre 1994)

L'autorità competente a ricevere l'istanza è il Prefetto della provincia in cui il richiedente risiede, ai sensi dell'art. 1, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana). Nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, l'istanza deve essere presentata al Commissario del Governo nella Provincia Autonoma di Trento e al Commissario del Governo nella Provincia Autonoma di Bolzano; nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, al Presidente della Regione.

Per i richiedenti residenti all'estero, l'istanza deve essere presentata al Console italiano competente per lo Stato estero di residenza (art. 45, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri).

Documentazione richiesta:

  • Domanda di cittadinanza italiana per matrimonio (art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91) redatta su apposito MODULO A (Circolare n. K. 60.1 del 23 dicembre 1994), comprensivo di marca da bolo da 16 euro (+ 1 fotocopia una volta compilata), debitamente  firmata  in presenza dell’addetto all’ufficio il giorno della consegna, o trasmessa con raccomandata A.R. alla Prefettura di residenza/Ufficio Cittadinanza, allegando una fotocopia di un documento di riconoscimento.
  • ATTO DI NASCITA originale (Actes intégrales de naissance presso bureau d'état civil) , con paternità e maternità, (anche del cognome della madre);
  • CASELLARIO GIUDIZIALE marocchino legalizzato (certifiée conforme- Attestation de conformité des copies de documents aux originaux) presso il il Ministero degli Affari Esteri a Rabat (Ministre des Affaires Étrangères de Rabat), TRADOTTO in italiano e LEGALIZZATO DAL CONSOLATO ITALIANO IN MAROCCO, piu' vicino alla ex-residenza del coniuge marocchino in Marocco. Chi è stato residente in altri Paesi oltre quello di nascita dopo i 14 anni, dovrà presentare anche i CERTIFICATI PENALI DI QUEI PAESI ESTERI  IN ORIGINALE, LEGALIZZATI E TRADOTTI. I certificati penali sono validi 1 anno dalla data del rilascio.
  • Scheda antropometrica
  • Certificato del casellario giudiziale, da richiedere al Tribunale di residenza italiana (2009)
  • Certificato dei carichi pendenti, da richiedere al Tribunale di di residenza italiana (2009)
  • Copia della CARTA DI SOGGIORNO (o comunque il titolo si soggiorno in possesso)
  • MARCA DA BOLLO da 16 euro (2013)
  • Ricevuta di versamento di  € 200,00 sul conto corrente postale n. 809020 intestato a: Ministero dell'Interno, DLCI-cittadinanza (causale: Cittadinanza art1 c.12 L.94/09) CODICE IBAN : IT54 D0760103200000000 809020
    CODICE BIC/SWIFT DI POSTE ITALIANE per bonifici esteri: BPP IIT RR XXX(2013)
  • Copia conforme dell'atto integrale di matrimonio (2009)
  • Autocertificazione Stato di famiglia (2012)
  • Autocertificazione di cittadinanza italiana del coniuge (2009)
  • Eventuale certificato del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide
  • Attestatto di continuita' della convivenza e degli effetti civili del matrimonio.

NB:L'estratto dell'atto di nascita, il certificato di residenza, la scheda antropometrica, il casellario e l' Attestatto di continuita' della convivenza e degli effetti civili del matrimonio, qualora provengano dal Marocco devono essere legalizzati (certifiée conforme- Attestation de conformité des copies de documents aux originaux) prima presso presso l’ARRONDISSEMENT (MOQUATAA o Mou9ata3a - la  moquâtaa de votre lieu de résidence  - divisione amministrativa di quartiere del comune SE IL COMUNE DI RILASCIO NON ESERCITA DIRETTAMENTE TALE FUNZIONE altrimenti presso il comune stesso) - e poi il Ministero degli Affari Esteri a Rabat (Ministre des Affaires Étrangères de Rabat) e TRADOTTO in italiano da uno dei traduttori di fiducia il cui elenco è affisso nella bacheca esterna e nella sala d’attesa del Consolato Generale e VISTATO e LEGALIZZATO DAL CONSOLATO ITALIANO IN MAROCCO, piu' vicino alla ex-residenza del coniuge marocchino (tramite servizio TLSContact, (a volte, la traduzione puo' essere anche doppia dall'arabo al francese e poi italiano, ma non e' necessario) – (per le spose marocchine occorre che il certificato di nascita contenga sia il cognome da nubile che quello acquisito a seguito del matrimonio). Il tutto prima dell'inserimento della documentazione sul sito.

NB: per richiedere la cittadinanza italiana bisogna produrre dei documenti marocchini che devono essere legalizzati a Rabat succesivamente tradotti in italiano e successivamente legalizzati al Consolato Italiano tramite servizio TLSContact

NOTA BENE: I documenti hanno una validità di sei mesi con eccezione del casellario giudiziario e scheda antropometrica che hanno una validità di soli 3 mesi.

E’ indispensabile annotare il/i proprio/i cognome/i sul campanello di casa e comunicare all’Ufficio di competenza, anche via fax, ogni eventuale cambio di residenza, con un certificato storico di residenza.

La documentazione presentata, verrà inviata telematicamente dalla Prefettura al Ministero dell’Interno a Roma il quale invierà, in caso di esito positivo dell’istruttoria entro 730 giorni dalla data di presentazione,  sulla base del Decreto Legge di attuazione della legge sulla cittadinanza, il Ministro deve inviare immediatamente il decreto in Prefettura e la Prefettura stessa ha poi 15 giorni di tempo per notificare il decreto di conferimento della cittadinanza italiana all'interessato.

Si diventa cittadini italiani il giorno successivo al giuramento che dovrà essere prestato dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, ed è allora che si restituisce il permesso di soggiorno.

La cittadinanza italiana non può essere concessa nei casi stabiliti dalla legge (mancanza dei requisiti, carenza di documenti, precedenti penali, scioglimento, annullamento e cessazione del matrimonio ecc..).

I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza (art 14 L.91/92).

Ventiquattro ore dopo il giuramento si è effettivamente e praticamente italiani e si può far richiesta di carta d'identità presso il proprio comune e successivamente richiedere il passaporto in questura.

 

Inoppugnabilità del matrimonio

L'art. 123 cod. civ., in materia di simulazione del matrimonio, prevede che il matrimonio diventi definitivo, non più impugnabile, qualora sia decorso un anno dalla sua celebrazione e nessuno dei coniugi abbia impugnato il matrimonio o qualora vi sia stata effettiva convivenza dopo la celebrazione del matrimonio. Restano inapplicabili all'ipotesi di simulazione l'annullamento assoluto del matrimonio e l'azione del Pubblico Ministero in base all'art. 125 cod. civ.

 

Casistica processuale

  • Febbraio 2015: Il Figlio di immigrati irregolari, ma nato e cresciuto in Italia: può essere italiano quando compie 18 anni.

Per la prima sezione civile del Tribunale di Milano, però, il giovane ha diritto alla cittadinanza, come si legge nella sentenza emessa il 29 gennaio 2015 dal collegio presieduto da Roberto Bichi.

"Il requisito della regolarità del soggiorno dei genitori del richiedente la cittadinanza, non è previsto quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell’art.4, co.2, legge 91/1992” spiegano i giudici. “La condizione necessaria (e sufficiente, insieme alla nascita in Italia ed alla dichiarazione entro il diciannovesimo anno) è solamente la legale ed ininterrotta residenza dalla nascita al diciottesimo anno di età dell’interessato"

  • sentenza della Corte di Cassazione n. 4466 del 25 febbraio 2009: deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Per i discendenti di donna italiana (o con discendenza italiana), nati prima del 1948, rimane quindi la possibilità solo in via giudiziale di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Perdita della cittadinanza

Il cittadino italiano può perdere la cittadinanza automaticamente ovvero per rinuncia formale.

A. Perde la cittadinanza automaticamente:

1. il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell’esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano (art. 12, comma 1 legge n. 91/92);

2. il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato (art. 12, comma 2 legge n. 91/92);

3. l’adottato in caso di revoca dell’adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 3 legge n. 91/92) .

B. Perde la cittadinanza a condizione che vi rinunci formalmente:

1. l’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o riacquisti un'altra cittadinanza (art. 3, comma 4 legge n. 91/92);

2. il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza (art. 11 legge n. 91/92);

3. il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un’altra cittadinanza (art. 14 legge n. 91/92).

La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza è resa, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare competente. Essa deve essere corredata della seguente documentazione:- atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;

- certificato di cittadinanza italiana;

- documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;

- documentazione relativa alla residenza all’estero, ove richiesta.

Il minorenne NON perde la cittadinanza italiana se uno o entrambi i genitori la perdono o riacquistano una cittadinanza straniera.

Le donne che dopo il 1° gennaio 1948 abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera per matrimonio con cittadini stranieri o per naturalizzazione straniera del marito nato italiano NON hanno perso la cittadinanza italiana. Al fine di consentire le necessarie annotazioni a margine degli atti di stato civile, è necessario che le donne interessate (o i loro discendenti) manifestino ai competenti uffici consolari la volontà di mantenerla, mediante una dichiarazione di possesso ininterrotto.

In caso di precedenti penali

Tra i motivi di rigetto della concessione della cittadinanza italiana troviamo la presenza di precedenti penali. Questa casistica riguarda sia le domande per matrimonio sia quelle per residenza. Nel caso di domanda per matrimonio, a volte, piccoli precedenti penali non rappresentano un ostacolo per la concessione della cittadinanza, ma in questo caso il rilascio è discrezionale.
Quindi, in caso di precedenti penali, per non vedersi rigettata la propria domanda di concessione, è importante richiedere prima una riabilitazione penale al tribunale di sorveglianza di riferimento.

Tutti nella vita possono aver compiuto degli errori, una volta pagato il proprio debito con la giustizia, rimane una questione del passato, ma nella realtà di fatto un passato sbagliato rimane come una macchia nera che emerge ogni qualvolta viene chiesto un certificato penale. Lo stato concede comunque una possibilità, gli errori commessi non vengono cancellati, ma è possibile richiedere la riabilitazione penale, ovvero dimostrando di essere meritevoli e riconosciuti di essere diventati una persona per bene ed onesta il giudice concede al richiedente una riabilitazione penale che comporterà nei fatti una cancellazione dei reati dal casellario giudiziario.
Ottenuta la riabilitazione penale non ci saranno ostacoli, se sono soddisfatti tutti gli altri requisiti, per la concessione della cittadinanza italiana.
Per richiedere la riabilitazione penale ci sono comunque dei requisiti che bisogna possedere, inanzitutto essere una persona con dimostrati segni di ravvedimento da errori compiuti nel passato ed inoltre le condizioni minime sono le seguenti:

• siano trascorsi almeno 3 anni, 8 anni se vi è stata dichiarazione di recidiva (art. 99 commi 2, 3, 4), 10 anni se vi è dichiarazione di delinquenza abituale (artt. 102- 103), o di delinquenza professionale (art. 105), o di delinquenza per tendenza (art. 108); dal momento in cui la pena è estinta, cioè da quando è terminata l’espiazione della pena inflitta con la sentenza per la quale si vuole essere riabilitati (fine pena per il detenuto), o è intervenuto il pagamento della multa/ammenda in caso di condanna a pena pecuniaria, o dalla data del passaggio in giudicato (irrevocabilità) della sentenza in caso di pena sospesa;
• durante il periodo la condotta sia stata buona (non ci devono essere denunce o pendenze in corso);
• devono essere stati risarciti i danni alle parti lese (indipendentemente dalla loro costituzione come parte civile);
• il richiedente non deve essere stato sottoposto a misura di sicurezza (o la misura di sicurezza deve essere stata revocata) e deve aver adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato (risarcimento del danno), salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempiere;
• siano state pagate le spese processuali.

Va redatta domanda in carta semplice ed è possibile farla personalmente oppure affidandosi ad un legale di fiducia, anche avvalendosi del gratuito patrocinio se si è nelle condizioni economiche per accedervi. E’ importante integrare della documentazione attestante il ravvedimento della persona condannata, ad esempio dimostrando il proprio percorso lavorativo, di volontariato, insomma tutto quello che è utile per manifestare il cambiamento del soggetto interessato e l’inserimento nella società.

La domanda va presentata al Tribunale di Sorveglianza esistente nel distretto in cui la persona ha la residenza.
Per i residenti all’estero è competente il Tribunale di Sorveglianza del luogo dell’ultima residenza o luogo di condanna.

Richiedere la riabilitazione penale è utile oltre che per la cittadinanza anche per questioni lavorative oltre ad avere un riscatto con la società.

Consultazione dello stato della domanda di cittadinanza

Consultazione domanda cittadinanza
Cittadinanza: consulta la pratica

A partire dal 05 Luglio 2010, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha attivato un sevizio che consente agli stranieri che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana di consultare in tempo reale lo stato di avanzamento della propria pratica, accedendo ad una banca dati costantemente aggiornata.

E' sufficiente effettuare una registrazione sul sito internet del servizio, che introduce in un'area riservata. Dopo aver cliccato sul link di accesso 'Consulta la tua pratica', occorre compilare con i propri dati personali il modulo messo a disposizione dal sistema informatizzato. Completata la fase di registrazione, il richiedente deve associare alla propria utenza il codice assegnato alla domanda di cittadinanza (K10 e K10C).

Convocazione, giuramento e conferimento della cittadinanza italiana

 

In caso di ritardi nel procedimento di conferimento della cittadinanza italiana

Dalla data in cui è stata depositata la richiesta della cittadinanza, le autorità hanno 730 giorni per concludere la procedura per la concessione o il diniego in base alla valutazione fatta. (art. 3 del D.P.R. n.362/1994)

Una volta trascorsi i 730 giorni, lo straniero può inviare dei solleciti alla Pubblica Amministrazione per richiedere la conclusione della propria pratica. Infatti, in base alla legge 241/90 sulle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, entro l’anno da quando sono decorsi i 2 anni senza una risposta, l’interessato può inviare una lettera di diffida alla pubblica amministrazione per avere un riscontro. Questa procedura non implica la necessità di rivolgersi ad un avvocato, obbligatorio invece nel caso in cui si decida di rivolgersi al Tribunale.

Attenzione, però, perché dipendendo dal motivo per cui è stata richiesta la cittadinanza, il richiedente può pretendere o meno la concessione della cittadinanza italiana.

Nel caso, infatti, di domanda depositata per matrimonio con cittadino italiano,(ovvero straniero è sposato/a con un cittadino/a italiano/a), il richiedente diventa titolare di un diritto soggettivo pieno all’acquisto della cittadinanza italiana, essendo impossibile rigettare l’istanza oltre i 730 giorni ai sensi dell’art. 8, comma 2 della legge n° 91/92 sulla cittadinanza.

Per far valere questo diritto, lo straniero ricorre al giudice ordinario il quale, previa verifica dei requisiti di legge, riconosce il diritto dello straniero a diventare cittadino italiano nel caso in cui il Ministero non abbia adottato il decreto di riconoscimento o di rifiuto della cittadinanza entro i termini stabiliti.

Diverso, invece è il caso del cittadino che fa richiesta di conferimento di cittadinanza per motivi di residenza (naturalizzazione), infatti, la circolare 6415/2011 del Ministero dell'Interno ha ribadito che l'eventuale ritardo della Prefettura nell'adottare un provvedimento di accoglienza o meno della domanda non significa l'accoglienza o il rifiuto della domanda stessa. In quel caso lo straniero può presentare un'istanza al Tribunale Amministrativo del Lazio per chiedere di obbligare la Pubblica Amministrazione ad adottare i provvedimenti in merito al rifiuto o accoglimento della domanda di cittadinanza. Ciò vuol dire che nel caso in cui lo straniero vinca la causa davanti al Tar, tale vittoria non comporta l'automatica concessione della cittadinanza, significa che il Tar obbliga al Ministero dell'Interno a concludere la pratica.

Da tener presente che l'acquisizione della cittadinanza rappresenta una concessione subordinata alle condizioni previste dalla legge, non è un diritto acquisito, che, a seguito della verifica dei requisiti richiesti, viene conferita al richiedente. Diviene un diritto soggettivo puro nell'unico caso in cui sia stata richiesta a seguito di matrimonio con cittadino italiano e siano superati i 730 giorni. Negli altri casi anche se si superano i termini la domanda può essere rigettata comunque.

 

Istanza di sollecito alla Prefettura per ritardo nella risposta alla richiesta di concessione della cittadinanza e procedura di accelerazione della tempistica della pratica

Fase 1: Istanza di sollecito alla Prefettura. Trascorsi i 730 giorni, se la cittadinanza non è ancora arrivata, è possibile sollecitare la Prefettura dove è stata inoltrata la pratica ed il Ministero dell'Interno e richiedere gli eventuali motivi del ritardo alla conclusione del procedimento, facendo uso della Legge 241/90 sulla trasparenza amministrativa.

L'istanza di sollecito deve essere inoltrata alla Prefettura dove è stata fatta domanda ed al Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione Direzione Centrale per i Diritti Civili,la Cittadinanza e le Minoranze (via Cavour, 6 – 00184 – ROMA), deve essere trasmessa tramite raccomandata A/R, PEC o a mano con il rilascio di una ricevuta.


Scarica il facsmile
MODELLO ISTANZA DI SOLLECITO CONCESSIONE CITTADINANZA
(Documento formato Word DOCX)

Trascorsi 30 giorni, i tempi si calcolano da quando la Pubblica Amministrazione riceve effettivamente il sollecito, gli Enti interpellati dovranno rispondere al cittadino esponendo le informazioni relative allo stato della pratica in corso ed alle motivazioni per cui la stessa è ancora ferma. Una volta a conoscenza presso quale ufficio è ferma la domanda di cittadinanza è possibile sollecitare lo stesso per l'evasione della procedura nei termini previsti dalla legge.

Nel caso in cui non si ottengano risposte soddisfacenti è possibile inoltrare procedura di accelerazione della pratica, tramite l'assistenza di un legale, attraverso i seguenti passaggi:

Fase 2: Diffida ad adempiere ed accesso agli atti in Prefettura per l'avvio del procedimento (ai sensi della legge n. 241/90 alla prefettura)

 


Scarica il facsmile
DIFFIDA AD ADEMPIERE RICHIESTA CITTADINANZA PER  RESIDENZA

Fase 3: Ricorso alla commissione di accesso per ottenere l'accesso agli atti alla fase 2

Fase 4: Sollecito alla Questura di Roma per esprimere il parere mancante

Fase 5: Diffida ad adempiere ed accesso agli atti in Prefettura per conclusione istruttoria

Fase 6: Ricorso all'ispettorato della Funzione Pubblica per ritardo sulla conclusione dell'istruttoria in Prefettura

Fase 7: Richiesta di accesso agli atti al Min Interno Fase 8: Sollecito firma decreto al sottosegratario delegato del Min Interno

 

Indirizzi Email-PEC di riferimento:

Dal 21 ottobre 2014 le comunicazione con la Direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze, potranno avvenire tramite gli indirizzi P.E.C

Quelli del Dipartimento per i diritti civili sono:
areaiv@pecdlci.interno.it
areaivbis@pecdlci.interno.it
areaivter@pecdlci.interno.it
coord.dcdcm@pecdlci.interno.it

Quello del gabinetto del Ministero:
gabinetto.ministro@pec.interno.it


Consulta la tua pratica - Indirizzi PEC
Ministero dell'Interno - Direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze



Quelle delle Prefetture si trovano di solito nella homepage delle Prefetture

Bibliografia e riferimenti internet:

 

 


 

Le informazioni contenute in questa pagina possono differire dalle consuete interpretazioni popolari e scolastiche in campo teologico islamico. Le opinioni ivi contenute rappresentano il libero pensiero dell'autore.