Il matrimonio misto Italia Marocco

Il matrimonio secondo Moudawana (Codice di famiglia marocchino) - Validità del matrimonio all'estero di un cittadino italiano

PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI MATRIMONIO "MISTO" ITALIA - MAROCCO
 e di RICHIESTA VISTO 

Procédures administratives de mariage "mixte" (mariage adoulaire) et de visa
UOMO ITALIANO con DONNA MAROCCHINA
UOMO MAROCCHINO con DONNA ITALIANA
www.islamitalia.it/matrimonio/

Origine: ottobre 200 - autori: 'Alī M. Scalabrin; Rachida Razzouk; Ivan Tonon; Luigi Palumbo; Ely Dima
Consulenza legale esterna: avv. Anna Maria Monti; avv. Kaoutar Badrane
Primo aggiornamento: 18 gennaio 2004
Ultimo aggiornamento: 10 febbraio 2016

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Il matrimonio secondo Moudawana (Codice di famiglia marocchino)

Validità del matrimonio all'estero di un cittadino italiano
Tutto quello che bisogna sapere sul matrimonio con un/a marocchino/a in Marocco e all'estero
Sposarsi in Marocco

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FATTIBILITA' E VALIDITA' DEL MATRIMONIO DI UN CITTADINO ITALIANO ALL'ESTERO (IN MAROCCO)

Il cittadino italiano residente all'estero (in Marocco) può esere unito in matrimonio dinnanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana, oppure dinnanzi all'autorità locale, secondo le leggi del luogo.

  • Nel primo caso, si dovrà rivolgere al consolato italiano nella cui circoscrizione risiede. Il consolato italiano effetuerà le pubblicazioni al proprio albo e farà gli accertamenti necessari sulle dichiarazioni rese, acquisendo d'ufficio, gli eventuali documenti occorenti. Per il cittadino straniero occorerà il nulla osta rilasciato dal'autorità competente del suo paese. Il consolato italiano che ha celebrato il matrimonio provvederà alla trasmissione dell'atto al comune italiano nela cui AIRE è iscrito il citadino, per la trascrizione. Se il matrimonio all'estero viene celebrato dinnanzi all'autorità diplomatica o consolare, per le pubblicazioni si applicherano le disposizioni di cui al d.lgs. 71/2010. Il primo comma del'art. 1, per il caso in cui uno o entrambi i nubendi siano residenti in Italia, fa richiamo al'art. 15 del codice civile, del quale però, va ricordato, è stato abrogato il secondo comma dal'art. 10, comma 3 del D.P.R. 396/2000. Per quanto riguarda il citadino straniero, che intenda sposarsi dinnanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana al'estero, saranno gli interessati a dover chiedere all'autorità straniera il nulla osta di cui al'art. 1 6 del codice civile (art. 13, sesto comma, D.lgs. n.71/201). La Circolare del Ministero degli Interni n.5 del 2 magio 2008, mantiene l'obligo di effettuare le pubblicazioni per il matrimonio contratto dinnanzi al'autorità consolare italiana al'estero. Il comune una volta eseguite le pubblicazioni, delega ai sensi dell'articolo 109 del C.C. il consolato alla celebrazione del matrimonio. Nel caso del Marocco, è possibile sposarsi in questo modo solo se entrambi i cittadini, italiano e marocchino, sono residenti in Marocco, (quello italiano iscritto all'AIRE).
  • Qualora si volese contrare matrimonio all'estero davanti all'autorità del luogo, la procedura matrimoniale è interamente sottoposta ala normativa di quello Stato, per cui sarà l'ufficiale dello stato civile dello Stato estero (nel caso del Marocco, il tribunale e l'Adoul) ad indicare la documentazione e l'iter da seguire. A seguito del'abrogazione (art. 10, comma 3, del D.P.R. 396/200) del secondo comma del'art. 15 del codice civile, è venuto meno l'obbligo di effetuare le publicazioni per i matrimoni di un cittadino italiano da celebrare preso qualunque stato estero dinnanzi all'autorità locale. Questa procedura corrisponde anche all'iter da seguire qualora il cittadino italiano NON sia residente all'estero (in Marocco), ma bensì, sia residente in Italia.

Nel caso di matrimonio da celebrare al'estero di fronte all'autorità locale tra un cittadino italiano e un cittadino straniero, per il nubendo straniero (marocchino) non occore il nulla osta di cui al'art. 16 del codice civile, che è infati richiesto solo per il matrimonio che il cittadino straniero intende contrarre in Italia o dinanzi all'autorità italiana al'estero.

Si fa presente che: il matrimonio di un cittadino italiano è sempre valido in qualsiasi parte del mondo sia celebrato, dal momento in cui si si celebra, indipendetemente dalla sua trascrizione, purché lo sia tale (valido) sulla base dell'ordinamento legislativo locale del paese in cui lo si celebra. Del resto c'è da dire anche che sulla base dell'art.28 Legge n.218/1995, "Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione". Si tratta di un atto che già di per sé è valido sulla base del principio "locus regit actum", fin quando non intervenga sentenza di nullitá o di annullamento, ma con le inevitabili conseguenze penali.

Il matrimonio produce effetti "teorici" sin dalla sua celebrazione, ma fino a che non ne riceve notizia la Pubblica Amministrazione in Italia, non può produrre effetti pratici. Il matrimonio celebrato all'estero per avere valore (pratico) in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente. Il matrimonio celebrato, dal cittadino italiano, all'estero secondo le forme del luogo, ha in se' validità ed efficacia sin dal momento della celebrazione per l'ordinamento italiano (art. 115 CC); la trascrizione si colloca sul versante delle prove di tale validita' (art. 130 CC).

Il matrimonio contratto all'estero, celebrato secondo l'ordinamento giuridico vigente all'estero è riconosciuto come competente nella materia matrimoniale, deve ritenersi valido civilmente e deve poter essere trascritto. Ai sensi degli art. 115 del Codice Civile e 26 disp. prel. c.c., il matrimonio celebrato da cittadini italiani (o anche, in virtù dell'art. 50 dell'ordinamento dello stato civile, tra cittadini e stranieri) all'estero secondo le norme ivi stabilite è valido in Italia indipendentemente dall'osservanza delle norme interne relative alla pubblicazione ed indipendentemente dalla successiva sua trascrizione nei registri dello stato civile. Al medesimo risultato si perviene anche nel caso in cui il matrimonio all'estero sia stato celebrato in forma religiosa, quando per tale forma la lex loci riconosca parimenti effetti civili.

I matrimoni, seconsdo il Codice civile italiano, non possono essere annullati se è passato più di un anno dalla loro celebrazione.

Trascrizione in Italia dell'atto di matrimonio marocchino

Altra cosa é invece, far valere lo status familiae di sposati in Italia, ove è necessaria l'iscrizione dell'atto originale (legalizzato od apostillato a secondo dei casi e tradotto ai sensi dell'art.22 DPR 396/2000, ossia da chiunque basta che giuri davanti all'Ufficiale di Stato Civile la fedeltà della traduzione) nel o nei Municipi degli sposi. Lo status familiae è regolato dal CODICE CIVILE (art.i 221,451,2739) in base al quale per dimostrare lo status di sposato legalmente e giuridicamente é valido qualsiasi "mezzo di prova".

Il matrimonio che un cittadino italiano contrae all'estero è immediatamente valido in Italia nel momento in cui il relativo certificato "tocca" il bancone del consolato italiano (Cass. 1739/1999 cit.; Cass. civ., sez. I, 13/04/2001, n. 5537, in Riv. diritto internazionale priv. e proc., 2002, 149).

L'Ufficiale di Stato civile non può rifiutarsi di trascrivere l'atto di matrimonio, sulla base del semplice presupposto che questo sia celebrato in forme diverse da quanto avviane in Italia, in quanto la trascrizione dell'atto di matrimonio ha  solo efficacia dichiarativa, e non costitutiva.

Inoltre, secondo l'ordinamento italiano, il consenso di entrambi i coniugi è requisito essenziale alla sussistenza del vincolo matrimoniale, e la sua mancanza ne impedisce il riconoscimento per chiara contrarietà all'ordine pubblico (circolare n. 25 del 13 ottobre 2011 del Min. Interni).  

A matrimonio avvenuto una copia dell'atto rilasciata dall'Ufficio di stato civile estero (in questo caso 'aqd az-zawaj marocchino) deve essere rimessa, a cura degli interessati, alla Rappresentanza italiana che, dopo averne verificato la validità, ne cura la trasmissione in Italia per la trascrizione. La trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato all'estero non ha natura costitutiva, ma semplicemente dichiarativa e di pubblicità. Peraltro, nell'ipotesi in cui manchino i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone previsti dalla legge italiana, l'atto di matrimonio non perde la sua validità fino a quando non sia impugnato per una delle ragioni previste dall'art. 117 cod. civ. e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento(Cassazione civile , sez. I, 28 aprile 1990, n. 3599).

In caso di necessità si può ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (AUTOCERTIFICAZIONE) in cui si dichiarano gli estremi del matrimonio ed il fatto che il relativo certificato è stato consegnato al consolato in una specifica data.

Nel caso in cui sussista un precedente vincolo matrimoniale non cessato, che non era stato rilevato prima della celebrazione del matrimonio, l'Ufficiale di Stato civile procede comunque alla trascrizione dell'atto, sarà poi compito dello stesso informare l'autorità giudiziaria che si pronuncerà sulla validità del vincolo e su eventuali reati di bigamia adottando i provvedimenti di competenza.

L'autorità diplomatica o consolare effettua la verifica della validità del matrimonio secondo la legge dello Stato di celebrazione, e provvede alla traduzione e legalizzazione dell'atto, prima della trasmissione al comune di pertinenza in Italia. In virtu' di cio' non sono comprensibili i dubbi dell'ufficiale di stato civile, che possano essere individuati sulla base dei criteri di cui all'art. 17 del DPR 396/2000, quando riceve il matrimonio dal nostro Consolato. Potrebbero sussistere dubbi e la necessità di uleriori verifiche talora gli interessati avessero direttamente presentato richiesta di trascrzione senza passare dal Consolato competente. Comunque nel dubbio sulla validità del matrimonio secondo la legge dello Stato di celebrazione, potrebbe essere necessario chiedere conferma della sussistenza di tale requisito al Consolato stesso.

Non potrà essere trascrito il matrimonio contratto all'estero (in Marocco) se il relativo atto manchi dei requisit essenziali del luogo di celebrazione e/o della a data del matrimonio. Non è trascrivibile il matrimonio, contratto all'estero dal cittadino italiano, che sia, in concreto, in contrasto con l'ordine publico, come quando, ad esempio, si trati di un matrimonio poligamico (di persona già in precedenza sposata con altra) o sucesivo ad altro matrimonio sciolto per ripudio unilaterale.

La trascrivibilità e la poligamia

Riguardo agli ati di matrimonio celebrati al'estero secondo il rito islamico (con effetti civili nel paese di celebrazione ovvero il Marocco) o comunque secondo una lege straniera che ammetta la poligamia, si ribadisce che questi sono trascrivibil a condizione che di volta in volta l'ufficiale di stato civile verifchi l'insusistenza per l'ordinamento italiano di impedimenti inderogabil ala celebrazione del matrimonio. In particolare, considerato che l'istituto del matrimonio islamico ammette la poligamia, con la circolare MIACEL n. 2/201 del 26 marzo 20 1 è stato precisato che ai fini degli ef eti civil "è trascrivibile soltanto il primo matrimonio celebrato secondo il rito islamico tra un citadino italiano e un cittadino di religione islamica".

Chiunque, essendo legato da precedente matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro pur non avente effetti civil, commete il reato di bigamia, previsto dal'art. 56 del codice penale.

Nel caso di cittadino/a binazionale (marocchino/a e Italiano/a insieme), bisogna fare attenzione alla sussistenza legale di un eventuale legame coniugale prima di contrarre un nuovo matrimonio.

È il caso del cittadino binazionale che, sposato in un primo momento in Italia, (senza trascrivere il matrimonio in Marocco), poi separato legalmente,  ma non ancora divorziato,  contrae un secondo matrimonio in Marocco,  senza richiesta di capacità matrimoniale presso il consolato italiano,  (in quanto contrae matrimonio fra marocchini),  quando ancora il suo status civile non è mutato da sentenza definitiva di divorzio e permane, quindi, l'assenza della libertà di stato (art. 86 C.C).

In questo caso, la trascrizione in Italia di quest'ultimo matrimonionon sarebbe possibile,  anche se in alcunio casi, ciò avviene ugualmente, ma la procedura è soggetta a segnalazione da parte dell'ufficiale di Stato Civile all'ufficio del pubblico ministero competente,  sulla base della circolare del Ministero di Grazia e giustizia del 20 ottobre 1982 n.  1/50/F.G./13(82)1934.

Tale circolare precisa che l'ufficiale di stato civile che si appresta a trascrivere un atto di matrimonio contratto da un cittadino italiano all'estero,  "ha l'obbligo di riferire quanto gli risulta all'ufficio competente del pubblico ministero perché questo,  ove sussistano le condizioni di legge,  inizi l'azione penale per il reato di bigamia e promuova il giudizio civile sulla nullità del secondo matrimonio", (con conseguente rettificazione quanto agli atti di stato civile trascritti).

Il matrimonio viene trascritto, infatti, con riferimento alla data delle nozze all'estero e viene verificata la sussistenza della libertà di stato del cittadino italiano contestualmente alla data delle nozze, non a quella della successiva trascrizione.

Nel caso di avvenuta trasrizione del secondo matrimonio, in ambito civile, esso mantiene interinalmente la sua validità riguardo all'ordinamento dello Stato, sin tanto che non sia passata in giudicato la sentenza che ne abbia pronunciato, con effetto ex tunc, (indicante la retroattività nella produzione di effetti giuridici), la nullità per violazione dell'art. 86 del Codice Civile.

 

PREMESSA SUL CONTESTO RELIGIOSO: IL MATRIMONIO NELL'ISLAM E NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO IN MAROCCO

AllahNell'Islam, la Sharî'ah(lett. "la grande Via" o "la Via diritta"), intesa come un insieme di regole di buona azione della vita di un musulmano si integra all'interno del diritto musulmano, a tal punto da confondersi, con quello che viene  chiamato Fiqh, ovvero l'insieme del sapere e della conoscenza che vanno ad elaborare le basi del diritto islamico, (si tratta propriamente di uno sforzo teso ad individuare la legge di Dio, per mezzo della conoscenza della sharî'ah).

Le fonti principali che gettano le fondamenta del Fiqh sono il Corano rivelato e la tradizione profetica (Sunna, espressa tramite raccole di "detti" riconducibili alla vita e alle parole del profeta Muhammad), sviluppatosi nei secoli grazie all’attività interpretativa dei dottori della legge. Tali originarie fonti hanno fatto sì che la sharî'ah, per sua natura, fosse un sistema legale sfuggevole al controllo dello stato e quasi mai applicato interamente, nemmeno durante l'era califfale. 

Queste norme, che trovano il campo nel penale, nel diritto dei contratti e nello statuto personale, fanno parte di un diritto che, oggi come oggi, non trova una diretta e pratica applicazione integrale nei paesi musulmani, ma bensì, ogni ordinamento di questi stati trae spunto, più o meno liberamente, dalla sharî'ah, ma non ne fa un'applicazione esclusivistiva ed assoluta di esso, concedendosi liberamente di sostituire, ad esempio, (nel proprio ordinamento detto qānūn), norme di diritto penale sharì'atico con modelli giuridici penali occidentali.  Anche il diritto civile e commerciale ha subito l'influenza di codici e leggi europee, mentre lo statuto personale (termine che si riferisce all’insieme di norme che riguardano la capacità della persona, il matrimonio e il suo scioglimento, la filiazione, le successioni), rappresentandone il modello di società statale a cui fare riferimento, è rimasto abbastanza fuori dalle influenze del diritto europeo.   

Per maggiori informazioni in merito al concetto di matrimonio nell'Islam (in termini puramente religiosi) si veda:


Il matrimonio An-Nikah nell'Islam

 

Il matrimonio nei paesi islamici è regolamentato da un codice di leggi che si rifà anche e non solo alla Sharî'ah. In quest'ultima o meglio nella sua applicazione giuridca del Fiqh, (il diritto musulmano), il matrimonio (nikāh) rientra all'interno delle mu’amalat (pratiche e regole sociali) contenute all'interno del ‘Ilm al-Furu al-Fiqĥ (la scienza dei rami del diritto musulmano), ove si vede che il nikāh è regolamentato al pari di un contratto ('Aqd) di compravendita fra le parti. Aldilà del fatto che all'epoca della nascita dell'Islam fosse una cosa normalissima e consuetudinaria, ciò non implica necessariamente che l'oggetto di scambio sia la donna in sé in cambio della dote, ma bensì esprime il fatto che il contratto matrimoniale sia regolamentato all'interno di alcune regole ben specifiche comuni ai contratti di compravendita.

Cenni storici sul Codice di statuto personale e Codice di famiglia in Marocco

Nel 1958, con cinque decreti, viene promulgato il codice di statuto personale marocchino (Code du statut personnel marocaine), in seguito all'indipendenza, sotto il regno di Mohammed V, concernente i diritti reali, il diritto ereditario e il legato (da testamento, fino ad un terzo dei beni) e il diritto di famiglia.

La prima versione sembrava abbastanza avanzata, all'indomani dell'indipendenza, grazie all'aiuto di un gruppo di 'ulema, incluse le persone di spicco come Mohamed Mokhtar Souissi, figlio del maestro sufi Derkaoui El Hadj Ali e Allal El Fassi, politico marocchino nazionalista.

La revisione di settembre 1993 rappresentò la risposta, alla petizione, con oltre un milione di firme presentata nel marzo 1992, lanciata dall'Union de l'Action Féminine (UAF), che suscitò numerose polemiche. Questo emendamento del '93 non apportò significati cambiamenti, anzi, per alcuni aspetti, come l'affidamento dei figli in caso di divorzio o ripudio, si rivelò essere a beneficio degli uomini, perché in caso di nuove nozze la donna perdeva la tutela dei figli.

Le richieste della petizione del '92, invece, erano rivoluzionarie e già allora figuravano: la soppressione del tutore matrimoniale (walī), l'abolizione della preminenza del marito nella coppia, la soppressione della poligamia e del ripudio e la revisione dello statuto che regolava la successione.

Il 29 settembre 1992 re Hassan II ricevette una delegazione di donne rappresentanti delle associazioni femministe per discutere su una riforma del Codice. Il 19 marzo 1999, con l'aiuto tecnico della Banca Mondiale, viene presentato il "Plan d'action national pour l'intégration de la femme" promosso da Muhammad Saïd Essaâdi, segretario di Stato, incaricato della protezione sociale, della famiglia e dell'infanzia del governo el-Youssoufi, in cui veniva richiesto un cambiamento radicale del Codice. Il progetto non trovò applicazione e venne abbandonato, a causa della riluttanza della sua stessa maggioranza e del dibattito contrastante da parte dei conservatori.

Nel suo ultimo discorso del 03 marzo 1999, Hassan II, stanco e debole, annuncia una politica di cambiamento, rinnovando la sua fiducia al governo el-Youssoufi. Il re fa l'ultima apparizione a luglio a Champs Elysées a Parigi, in occasione della Festa Nazionale francese.

IL MATRIMONIO IN MAROCCO (secondo Moudawana)

(da art. da 10 a 39 della Moudawana)

L'art.4 della Moudawana 2004 (Codice di famiglia marocchino) recita quanto segue:
"Il matrimonio è un patto fondato sul mututo consenso, allo scopo di stabilire un'unione legale e duratura tra un uomo e una donna. Esso ha per scopo la vita nella fedeltà reciproca e nelle purezza e la fondazione di una famiglia stabile sotto la direzione dei due sposi"
(Traduzione a cura di K. Badrane - Il codice di famiglia in Marocco - Mudawwana al-'Usra - Ediz. Libreria Universitaria.it pag.28)

Il matrimonio che si celebra in un paese che basa le proprie leggi su principi islamici, come il Marocco, è sempre e solo un’unione civile e religiosa insieme, in quanto, sebbene essa sia sempre prefissata dalla classica formula di rito “nel nome di Dio...” e possieda prescrizioni di origine islamica, l’unione matrimoniale è unicamente nel campo dei contratti legali e viene stilata, al pari di altri contratti, davanti ad un‘Adoul, che non è altro che un notaio con funzioni giuridico islamiche.

Sposarsi in MaroccoLa procedura di matrimonio in Marocco segue le prescrizioni stabilite dall Moudawana (il codice di famiglia marocchino), riformato nel 2004 e si applica solo ai cittadini marocchini, ai rifugiati e apolidi e alle coppie formate da almeno un marocchino e alle unioni fra marocchini di cui uno musulmano (art.2 Moudawana). Viene mantenuto lo specifico ordinamento per le coppie marocchine di religione ebraica, abitualmente residenti in Marocco, che sono esenti dal presente codice, almeno nei punti per i quali differiscono. Si applica, infatti, a tutti i marocchini, con l'eccezione di ebrei marocchini che restano soggetti alla statuto ebraico. Gli stranieri coniugati con cittadini-e di nazionalità marocchina sono anch'essi soggetti al codice marocchino.

In Marocco, il processo di codificazione dello statuto personale, traendo spunto dal Fiqh malikita(scuola islamica insediatasi sin dal X secolo), si realizza con la prima versione della Moudawana(lett: "raccolta" - "codice di leggi che fa da statuto unico sulla famiglia") del 1957, emendato nel 1993 e riformato nell'attuale Moudawana al-'usrain vigore dall'08 marzo 2004 e ancora in corso di riforma Ivi si regolamentano le unioni coniugali e i vari diritti della famiglia.  Lo stesso re Mohammed VI, (che oltre alla sua carica regale, porta anche il titolo onorifico di 'amir al-mu’minin (comandante dei credenti), caratteristica unica dei paesi musulmani testimoniando il collegamente con la famiglia del profeta Muhammad), in suo discorso pubblico, evidenziò il fatto, per placare le polemiche degli estremisti conservatori, che tale legge è il frutto di un inteso lavoro di Ijtihâd, (ovvero libero ragionamento logico), fonte secondaria dello stesso diritto islamico malikita.

In sintesi, le sue raccomandazioni erano volte affinché il rispetto scrupoloso dei principi della sharî'a fosse accompagnato dall’utilizzo di criteri capaci di adattare il diritto alle mutate esigenze sociali e allo "spirito del tempo"; occorreva rispettare i diritti umani fondamentali così come accolti e riconosciuti dal Regno; è era necessario ispirarsi agli ideali islamici di giustizia, equità, tolleranza, concludendo con l'esortazione affinché ciò che Dio ha reso lecito non risultasse vietato, ma nemmeno autorizzare "ciò che Dio ha vietato".

Con l'ultima riforma il matrimonio diventa un contratto legale con cui un uomo e una donna acconsentono ad unirsi in vista di una unione coniugale duratura e comune, con l'obbiettivo di costituire una famiglia stabile  sotto la direzione di entrambi i coniugi. 

Il nuovo codice stabilisce un "formalismo giuridico" nell'atto di matrimonio che precedentemente la sua introduzione, non esisteva, imponendo la produzione di diversi documenti e certificazioni che non sono piu' lasciati come prima avveniva alla discrezione degli Adoul. E' il giudice adesso che, con la nuova normativa, dà la preventiva autorizzazione al matrimonio. Uno degli obiettivi è quello di prevenire la frode e rendere il matrimonio uno strumento per garantire la sicurezza di tutta la famiglia (diritti della sposa, dei figli, diritto agli alimenti, l'eredità, la divisione della proprietà).


Le nuove modalità di celebrazione e registrazione dell'atto di matrimonio sono stabilite dagli artt. 65, 66, 67, 68 e 69 della Moudawana 2004.
L’aggiornamento dei contenuti della pagina avviene mettendo per iscritto le esperienze vissute di chi si sta sposando in questo periodo, tramite spirito libero di condivisione senza alcun fine di lucro o interesse, se non quello di aiutare gli altri a fare questa bellissima esperienza nel modo più sereno possibile.

REQUISITI NECESSARI per la conformità del MATRIMONIO secondo Moudawana

  • Il matrimonio é un contratto privato scritto, ma deve essere registrato e pubblicato. Esso, puo' essere anche concluso per delega (art.17).
  • Il matrimonio, si contrae sotto la supervisione di un giudice, che rilascia l'autorizzazione del matrimonio dopo la verifica dei requisiti di legge.
  • L'atto é redatto da due Adoul.
  • L'atto deve essere, firmato dagli sposi e dai due Adoul.
  • Successivamente verrà ratificato dal Qadì (giudice notarile) e trascritto sul registro dei matrimoni presso il Tribunale di famiglia, che invia un estratto all'Ufficio di Stato Civile del luogo di nascita dei due sposi per "menzione a margine".
  • COPIE ORIGINALI DELL'ATTO: L'originale dell'atto di matrimonio è rimesso alla sposa ed una copia certificata conforme è destinata allo sposo.
  • ETA' DEI NUBENDI: L'età minima legale per entrambi i sessi è stata portata a 18 anni (art.i 19 e ss. Moudawana 2004 - Codice della famiglia).
  • Presenza di due testimoni musulmani uomini maggiorenni o un uomo e due donne (tutti musulmani).
  • RELIGIONE DEGLI SPOSI/CONVERSIONE: La donna marocchina musulmana, puo' contrarre matrimonio solo ed esclusivamente con un musulmano. L'uomo invece puo' sposare una donna non musulmana a condizione che essa appartenga ad una religione biblica. Ciò implica la produzione della certificazione di conversione all'Islam per l'uomo (non musulmano) che intende sposare una donna marocchina musulmana.
  • LA DOTE (sadaq): La dote é una condizione obbligatoria per la validazione del matrimonio. Essa è una donazione che lo sposo fa alla sposa. La sua assenza ne vizia la validità. L'ammontare della dote, é definia nell'atto di matrimonio.
  • Il matrimonio dei marocchini all'estero, puo' essere contratto secondo le forme del diritto locale, ma va effettuata una validazione in Marocco, o presso il Consolato marocchino di pertinenza (art. 14).
  • Non è più necessaria la presenza di un walì, ovvero un tutore matrimoniale, che diventa facoltativo a discrezione della sposa. Mentre un matrimonio fra minori concluso senza walì, risulta viziato e viene rescisso prima o dopo la consumazione (art. 61).

Casi di rescissione del matrimonio

Il matrimonio viziato a causa del contratto è rescisso prima o dopo la consumazione in tre casi:

  • quando il matrimonio è concluso durante la malattia mortale di uno dei coniugi, a meno che egli guarisca dopo il matrimonio;
  • quando il marito, attraverso il matrimonio, mira a rendere lecito il matrimonio della donna con l'uomo che l'ha precedentemente ripudiata con triplice ripudio;
  • quando il matrimonio è concluso senza walì, se la sua presenza è obbligatoria (caso di minorenni ad esempio).

In questi casi, il ripudio dato dal marito per via giudiziaria oppure il ripudio deciso dal giudice, pronunciato prima della sentenza di rescissione, è valido (art. 61).

Casi di scioglimento del matrimonio - il ripudio nella Moudawana 2004

  • Morte di uno dei due
  • Rescissione (dichiarato nullo se manca un elemento essenziale; oppure se qualche elemento non viene perfezionato - vedi sopra)
  • Ripudio (resta un diritto del marito, ma estende alla moglie il diritto di chiedere il ripudio in caso di danno e estende anche le condizioni di danno)
    • In caso di assenza del marito da più di anno
    • Imprigionamento del marito per almeno 3 anni
  • Ripudio giudiziale o divorzio (che può chiedere la moglie senza oneri; divorzio consensuale o a discrezione del giudice) e
  • Ripudio dietro compenso (che la moglie deve dare al marito; se vi è consenso sul modo di sciogliere il matrimonio,  altrimenti la moglie può far ricorso al tribunale che opera una riconciliazione,  se non va il tribunale,  quel garanzia pubblica, stabilisce l'ammontare il compenso sulla base dell'effettiva condizione economica)
  • sia il marito sia la moglie possono chiedere lo scioglimento del matrimonio (articolo 78), che richiede autorizzazione del giudice (articoli 79-93 ).
  • Il ripudio, nella nuova Moudawana, non è stato abolito, ma è sottoposto a procedura giudiziaria
  • in caso di ripudio definitivo, il ritiro legale della donna incinta termina con il parto o in seguito all’interruzione della gravidanza (art. 133), e durante questo periodo il marito le deve la pensione alimentare (art. 196).
  • Le madri divorziate conservano la custodia dei figli anche se si risposano


Il ripudio resta una modalità possibile di separazione, ma assume praticamente la forma di un divorzio giudiziario: è sottoposto all’autorizzazione preliminare del tribunale e non potrà esser  convalidato se non dopo il fallimento di una procedura di conciliazione (art.i 79 e 87).   
Esso non sarà valido se non dopo che il marito avrà pagato la totalità di ciò che spetta alla donna, (come, ad esempio, gli eventuali arretrati della dote) e il mantenimento dei figli sarà     fissato a partire da quote stabilite, che obbligano il padre a mantenere i familiari allo stesso     livello di  vita che avevano quando vivevano insieme. La donna, inoltre, potrà conservare, con     i suoi figli, il domicilio coniugale, o dovrà vedersi offrire, oltre al mantenimento dei figli, una sistemazione equivalente presso i suoi parenti. Queste modalità, applicate a tutte le forme di divorzio, faranno aumentare considerevolmente il costo della separazione per gli uomini.

 

Le condizioni patrimoniali - Il regime patrimoniale

Il regime del diritto comune, stabilisce la separazione dei beni. Il possesso della proprietà deve essere dimostrata da ciascuno dei coniugi. In assenza di fatture o atti, vi è una presunzione di proprietà dei beni acquisiti corrispondente all'uso fatto del bene da parte dell'uomo o della donna (articolo 34).

Per deroga, l'art. 49 permette agli sposi per contratto, di mettersi d'accordo per concordare le modalità di fruttificazione e la distribuzione di beni acquisiti. Per quanto riguarda l’utilizzo e l’attribuzione dei beni acquisiti durante la vita coniugale, nel caso in cui il matrimonio dovesse essere sciolto, la Mudawwana del 2004, pur conservando la norma shari'atica per cui i coniugi dispongono ciascuno di un patrimonio autonomo, (separazione dei beni), prefigura una sorta di comunione dei beni, prevedendo che essi possano concordarne le condizioni in un documento distinto all'atto di matrimonio, sempre redatto da due ‘udùl. Questo accordo è necessariamente una scrittura tra i coniugi e può essere redatta in qualsiasi momento anche dopo il matrimono.

La consumazione del matrimonio

La consumazione del matrimonio o la non consumazione hanno conseguenze giuridiche, in particolare per quanto riguarda i punti (art. 31 e seguenti), la nullità del matrimonio (articolo 58) e le condizioni del divorzio.

La clausola monogamica nel contratto di matrimonio

La Moudawana recepisce

 


 

Le informazioni contenute in questa pagina possono differire dalle consuete interpretazioni popolari e scolastiche in campo teologico islamico. Le opinioni ivi contenute rappresentano il libero pensiero dell'autore.