La questione della poligamia/poliginia nell'Islam - Poligamia e ordinamento italiano e marocchino

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La questione della POLIGAMIA (poliginia - ta'addud az-Zawjat) nell'Islam, in Italia e nel diritto internazionale ed il caso del Marocco.

10 ottobre 2013 - autore: 'Alī M. Scalabrin
Ultimo aggiornamento: 02 novembre 2014

 

Poligamia nell IslamLa bigamia e, più in generale, la poligamia (sia intesa come poliginia (unione coniugale di un uomo con più donne), che come poliandria (unione coniugale di una donna con più uomini)), in Italia, è considerata, dall'ordinamento legislativo italiano un reato previsto e disciplinato dall'art. 556,557 e 558 del Codice penale, punibile con la reclusione da uno a cinque anni incrementabili in condizioni di aggravanti.

"...Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili. La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla liberta’ dello stato proprio o di lei....”(art.556 Codice penale)

L'art. 556 postula la celebrazione di un matrimonio avente effetti civili, riconosciuti dall'ordinamento italiano. È sufficiente per integrare il reato la mera esistenza giuridica di un matrimonio, anche se affetto da vizi che lo rendono nullo o annullabile, dal momento che esso, sino ad una pronuncia giudiziale, è ancora produttivo di effetti e quindi rilevante per tale reato. Occorre altresì la consapevolezza di essere già coniugato e la volontà di contrarre un nuovo matrimonio avente gli stessi effetti civili.

Il reato è estinto, ai sensi del comma 2, se il precedente matrimonio contratto dal bigamo è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, non sono invece causa di estinzione del reato sia il divorzio che la morte del primo coniuge in quanto in questi casi il matrimonio è semplicemente sciolto, non nullo

La poliginia nell'Islam

Nel mondo islamico, bisogna fare una distinzione: una cosa è parlare della giurisprudenza islamica (Fiqh), che, nella sua applicazione, trae le sue basi fondamentali dalla sharî'a  (la legge islamica), che, a sua volta, è formata dallo studio comparato delle sue principali fonti principali: Corano e Sunna e altre secondarie; un'altra è parlare dell'ordinamento legale dei vari paesi islamici, ed in particolare del Marocco, che, sebbene si ispiri a principi di origine indubbiamente islamica, adotta un codice di leggi misto fra precetti di natura religiosa (nello specifico marocchino sulla base del rito malikita)  e punti di ispirazione di principi universali comuni anche a molti trattati umanitari di contesto europeo o mondiale.

Il matrimonio che si celebra in un paese che basa le proprie leggi su principi islamici, come il Marocco, è sempre e solo un’unione civile, (un contratto - 'Aqd), in quanto, sebbene essa sia sempre prefissata dalla classica formula di rito “nel nome di Dio...” e possieda prescrizioni di origine islamica, l’unione matrimoniale è unicamente nel campo dei contratti legali e viene stilata, al pari di altri contratti, davanti ad esempio un “‘Adoul”, che non è altro che un notaio con funzioni giuridico islamiche.

Nella sharî'ah, tramutata progressivamente in normativa giuridico islamica, la poligamia, o, per l'esattezza: il regime matrimoniale monoandrico poliginico simultaneo (ta'addud az-Zawjat), (senza alcun specifico riferimento ad reali ordinamenti giuridici dei paesi islamici), fa parte delle norme giuridico-islamiche che regolamentano il Nikah, il matrimonio islamico ed è consentita fino ad un massimo di 4 mogli tutte consenzienti fra loro.

Nel quadro generale delle indicazioni normative (hukm), la poliginia è lecita (halâl), ma non è certamente né obbligatoria (wâjib), né meritevole(mustahabb), sulla base dei seguenti versetti coranici medinesi (Corano An-Nisâ-a 4,3), (Corano An-Nisâ-a 4,129), rivelati subito dopo la battaglia di Uhud, con notevoli perdite maschili che lasciano numerose vedove con prole e  (Corano Al-Ahzâb 33,4), che, indubbiamente, descrivono una pratica pre-islamica ben diffusa all'epoca. Non la aboliscono, ma la regolamentano, secondo criteri decisamente rigidi. In campo giuridico-islamico, si impone un trattamento egualitario economico, sociale ed affettivo fra tutte le spose (fino ad un massimo di 4, prima non vi erano limiti), ove ognuna deve avere una propria abitazione, le proprie libertà e il marito deve ripartire equamente il tempo con le varie spose. A tutti gli effetti, in breve, è il Corano stesso che è decisamente rivolto a consigliare la monogamia, per evitare il disequo e ingiusto trattamento economico ed affettivo, infatti, tutti i versetti sono rivolti a limitare la poligamia, in processo che, evidentemente, era del tutto simile alla graduale, ma, alla fine definitiva, proibizione delle sostenza alcoliche nell'Islam.

L’islam è intervenuto prescrivendo un limite quantitativo di quattro mogli e l’obbligo di pari trattamento delle mogli. L’islam avrebbe quindi ristretto e regolato un tipo di organizzazione familiare che esisteva precedentemente.

Alcuni giuristi musulmani, (come ad esempio: Muhammad 'Abduh (1846-1905)), hanno dato una chiave di letura interpretativa dei versetti citati, secondo cui si proibisce virtualmente la poligamia, nel Corano stesso, proprio grazie alle ristrette limitazioni imposte che ne determinerebbe una permissibilità ristretta solo a eccezionali condizioni in periodo di guerra o in caso di evidente pericolosità della condizione della sicurezza e di sostentamento della donna e dei suoi figli se dovessero rimanere soli. Quindi, sebbene questa concessione teologica, anche al giorno d'oggi si trasforma nel ordinamento giuridico in una abuso in molti paesi arabi, (Marocco compreso), con numerose ingiustizie celate dietro la corruzione di funzionari pubblici e giudici compiacenti, il Corano, nella sua ottica libertaria, rimanda chiaramente alla coscienza umana di ognuno di noi, omettendo di descrivere alcun provvedimento in caso di abuso di tale pratica, ma ribadendo saldamente che «anche se lo desiderate non potete agire con equità con le vostre mogli» (Corano An-Nisâ 4,129) e quindi, la poligamia è consentita, ma in pratica, irrealizzabile.

Nell’interpretazione contemporanea, alcuni teologi musulmani hanno interpretato i versetti in questione, che impongono la giustizia e pari trattamento tra le consorti, con una constatazione pratica secondo cui anche volendolo, gli uomini non possono essere «giusti» con tutte le mogli cioè non possono amare tutte le mogli con lo stesso amore.

La rivelazione islamica era infatti diretta a un popolo che non era ancora in grado di passare da un regime di poligamia illimitata alla monogamia. Ed è per questo che il diritto islamico aveva indicato una strada vincolando la poligamia preislamica su una determinata regolamentazione che prima non c'era, ma il punto finale era in realtà la monogamia.

Al di fuori di qualsiasi possibile strumentalizzazione, aldilà di ogni possibile conclusione interpretativa dogmaticamente espressa dalle varie scuole islamiche (mahāhib), l'obbiettiva sincera e incondizionata lettura dei versetti coranici prende atto delle indiscutibili rigorose restrizioni, dovute essenzialmente ad una progressiva proibizione della poligamia che  si riflette normalmente, nei sistemi normativi del diritto dei vari paesi arabi, alcuni di piu, altri meno.

La clausola monogamica nel contratto di matrimonio

L'Islam, nella sua interpretazione più coerente ai giorni d'oggi, ha concesso alla moglie (o al suo tutore matrimoniale – walî) il diritto di stipulare nel contratto di matrimonio (‘aqd) la clausola di non avere alcuna co-sposa. Se la moglie fa inserire nel contratto (in accordo con il marito) la clausola di non avere altre mogli, tale condizione sarà valida e dovrà essere rispettata.

La moglie avrà, così, il diritto di annullare il matrimonio nel caso in cui il marito non rispetti la parola data. Su questo concordano studiosi dell'Islam originario come Imam Ahmad ibn Hanbal (m.855), così come di Ibn Taymiyya (m.1328) e di Ibn Qayyim al-Jawziyya (m.1350).

La poligamia (o meglio dire la poliginia) nell'Islām rappresenta un atto lecito (halāl), fino a 4 mogli, di certo non è né sunnah, (meritocratico in senso religioso), né mustahabb (raccomandato), né mandūb, (consigliato), né fadilah, (virtuoso), ma anzi rappresenta, oltre modo, una extrema ratio (un estremo rimedio), esercitato solo in situazioni di necessità.

La monogamia alevita

C'è da dire che anche all'interno del variegato mondo dell'Islam, inteso insenso ampio, esiste un gruppo minoritario di musulmani, (definito come una "setta", ma la definizione è da intendersi in riferimento sempre allo scontro con l'Islam "ortodosso"), chiamati "aleviti" (ʿAlawī), presenti in Turchia, che contano circa 10/15 milioni di membri, che praticano solo la monogamia e non ammetteno la poliginia, generalmente riconosciuta nell'Islam.

L'Alevismo è un particolare gruppo di sciiti duodecimani che fonda i propri principi sull'amore ed il rispetto verso tutti, la piena tolleranza verso le altre religioni ed etnie, la fratellanza spirituale, il rispetto verso il lavoro e l'uguaglianza fra gli uomini e le donne, che pregano fianco a fianco, (a differenza dell'Islam canonico che devono visivamente separarsi), sono libere di vestirsi con abiti moderni, non sono obbligate a portare il velo, vengono incoraggiate a studiare al meglio delle loro possibilità e libere di praticare la professione che preferiscono.

La poligamia e l'ordinamento dei paesi a maggioranza musulmana

Nel mondo islamico la poligamia oggi è in netto regresso e presiste ancora sopratutto nell'area del golfo arabico, in Malesia ed in Medio oriente.

In effetti, non tutti i Paesi a maggioranza islamica ammettono la poligamia. In Turchia, per esempio, già nel 1926 è stato abolito il vecchio codice civile ottomano, molto influenzato dal diritto musulmano, ed è stato sostituito da un codice ispirato alle legislazioni europee. Questo nuovo codice ha recepito il modello di famiglia monogamica. Lo stesso è avvenuto in Tunisia nel 1956. Qui Habib Bourguiba, leader della lotta per l’indipendenza e fondatore della Tunisia moderna, ha introdotto la monogamia sostenendo che questo modello familiare monogamico portava a termine la rivoluzione che era stata avviata dall’Islam stesso. L'Algeria, come il Marocco, pur non abolendola, l'ha fermamente limitata e regolamentata.

Il caso del Marocco

In Marocco, quindi, le unioni coniugali e i vari diritti della famiglia sono regolamentati dalla Moudawana, (lett: "raccolta") , (il codice di leggi che fa da statuto unico sulla famiglia) sulla base del"Codice di statuto personale" emanato nel 1957, dopo l'indipendenza, emendato nel 1993 e riformato nell'attuale Moudawana in vigore dall'08 marzo 2004 e ancora in corso di riforma. Lo stesso re Mohammed VI, in suo discorso pubblico, evidenzia il fatto, per placare le polemiche degli estremisti conservatori, che tale legge è il frutto di un inteso lavoro di Ijtihâd, (ovvero libero ragionamento logico), fonte secondaria dello stesso diritto islamico malikita.

In Marocco, la nuova Moudawana non abroga la poligamia, ma di fatto, vi apporta numerose restrizioni che la portano ad essere decisamente poco praticabile al giorno d'oggi (art. 40 Moudawana 2004).

Il nuovo codice si applica solo ai cittadini marocchini, ai rifugiati e apolidi e alle coppie formate da almeno un marocchino e alle unioni fra marocchini di cui uno musulmano (art.2 Moudawana).Viene mantenuto lo specifico ordinamento per le coppie marocchine di religione ebraica, abitualmente residenti in Marocco, che sono esenti dal presente codice, almeno nei punti per i quali differiscono.

In merito alla poligamia, il codice del 2004 prevede:

    • Viene incoraggiata l'immissione della clausola monogamica come condizione pre-matrimoniale all'atto della stesura del contratto matrimoniale
    • In mancanza di detta postilla, la poligamia deve essere autorizzata solo da un giudice, previa presentazione da parte dell'uomo di istanza giudiziaria in tribunale.
    • Viene concessa solo in caso di "giustificazione fattuale" eccezionale ed obiettiva.
    • E' necessario che la prima moglie sappia dell'intenzione del marito (art.43) e che presenti una sua dichiarazione che autorizza lo sposo
    • È necessaria la presenza (art.44) della prima moglie all'accertamento svolto dal tribunale sulla sussistenza delle condizioni sufficienti al consenso al matrimonio poligamo.
    • La futura seconda moglie deve essere a conoscenza dello stato coniugale dell'uomo che intende sposare.
    • L'uomo deve avere sufficienti risorse economiche per sostenere tutte le famiglie e garantire egualmente i diritti di mantenimento, alloggio indipendente ed uguaglianza in tutti gli aspetti della vita.

In altri termini:

  • La poligamia è soggetta all'approvazione del tribunale. Il rilascio di tale autorizzazione è su richiesta eccezionale, che istituisce una ragione oggettiva della poligamia, e descrivere la situazione finanziaria del richiedente
  • Il giudice concede l'autorizzazione solo se è accertato che la poligamia sia giustificata da una ragione obiettiva eccezionale, e se il richiedente è in grado di soddisfare le esigenze di entrambe le famiglie, nessuna ingiustizia è da temere, altrimenti la monogamia rappresenta l'unica condizione univocamente stipulatata.
  • Se il giudice stabilisce, dopo un tentativo di conciliazione, che la continuità della vita coniugale sarebbe compromessa, e la moglie del pretendente al poligamia continua a cercare il divorzio, fissa gli alimenti dovuti a carico del richiedente, che comprende i diritti della moglie e bambini, prima di continuare la procedura.
  • Se la moglie rifiuta la poligamia senza divorzio è stabilire secondo la procedura di contesa.
  • Dopo l'accordo sulla poligamia, sposa di fingere di essere notificata, la Corte garantisce il consenso.
  • Se la moglie non può essere convocata a causa di frode da parte del coniuge sostenendo poligamia, che avrebbe fornito un indirizzo errato, o un nome o un cognome sbagliato, è soggetto a procedimento penale a querela della moglie.

Non si può quindi parlare di un vero e proprio diritto di poligamia dell'uomo, in quanto esso è vincolato necessariamente alla volontà della moglie e alla decisione del giudice.

La questione dei matrimoni poligamici in Italia si incentra sull'assenza delle condizioni di libertà di stato in presenza di vincoli matrimoniali preesistenti e, per le coppie miste riguarda necessariamente e solo il caso dell'uomo marocchino e la donna italiana.

In assenza di tali condizioni di stato, in Italia, non solo produce nullità dell'unione coniigale, ma pone gli estremi dello stato di bigamia, punito secondo normativa vigente, visto che, secondo l'art.116 c.c. anche lo straniero è soggetto alle disposizioni contenute negli art.86 c.c. che regolamentano lo stato libero dei nubendi.

Sia per l'ordinamento italiano che per la Moudawana marocchina, le unioni coniugali non ratificate presso il tribunale in Marocco, ma celebrate maniera consuetudinaria, ma senza alcuna stesura scritta o comunque priva di formale registrazione.

Ovviamente dai matrimoni non trascritti in Italia non discendono effetti per il nostro ordinamento, ma qualsiasi matrimonio celebrato all'estero che coinvolga un italiano è a tutti gli effetti valido e può essere trascritto da chiunque ne abbia conoscenza.

Nel caso in cui, l'uomo marocchino abbia anche la cittadinanza italiana, che, come tale, secondo l'art.19 legge n.218/95, prevale sulle altre, e l'art.29-31,legge n.218/95 che richiama in assenza di cittadinanza comune dei coniugi, legge di stato di prevalente localizzazione della vita matrimoniale, chiunque può informare le autorità della mancata registrazione di tale atto celebrato dall'autorità straniera (secondo l'art.19 del DPR n.396/2000) e la sposa in Italia, anche se irregolare, anche se il suo atto di matrimonio non è stato registrato presso l'ufficio di stato civile in Italia, può rivolgersi al giudice per gli estremi di pronuncia di separazione e divorzio.

Il problema essenzialmente risiede, come afferma M. Aqdim, presidente dell'ordine di avvocati di Rabat, nell'uso improprio della legge sul riconoscimento dei matrimoni escogitato dei veri e propri sotterfugi legali ed è assodato che alcuni tribunali ancor oggi non applicano i termini e le condizioni imposte dalla Mouduwana, senza contare il dilagare della corruzione anche negli ambienti giudiziari.

Nonostante si registri un calo delle unioni poligamiche, in molte parti del Marocco si rivela che il tasso di approvazione delle domanda sì aggira sull'85%.

La casistica legislativa italiana - Il problema dei ricongiugimenti familiari

A tutti gli effetti, l'Italia non ha ancora approntato una specifica disciplina dell'immigrazione di famiglie poligamiche e nelle questioni di ricongiugimento familiare si fa riferimento essenzialmente al (D.L. n.5/31 gen 2007 di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiugimento familiare, modificato dal D.L. correttivo n.160 del 03 ottobre 2008) pone limite al ricongiugimento dei figli nati da mogli diverse dalla convivente del soggiornante in Italia. Da cui segue tutta una serie di casistica processuale cui fanno riferimento le varie sentenze.

Sulla base di precedenti sentenze giuridiche è possibile che nonostante la posizione dell'ordinamento, in presenza di particolari condizioni in cui l'unico obbiettivo è la tutela dei minori coinvolti, portino di fatto al riconoscimento e all'aamissione implicita della situazione familiare poligamica, nella concessione del ricongiungimento.  Nel nome dell'interesse superiore della tutela e della libertà del minore, (e solamente nella misura in cui il ricongiugimento risponda solo a quell'interesse prioritario), è decisamente possibile che i figli nati da altro matrimonio con un'altra donna che non sia la moglie riconosciuta qui in Italia possano essere ricongiunti al padre, con la conseguenza che, secondo l'art.29 comma 5 del Testo Unico, potrebbe aprirsi la strada al ricongiugimento anche della seconda moglie, ammettendo così, una situazione famigliare poligamica, contraria ai principi dell'ordinamento italiano.

Sulla base, quindi, della sentenza della Corte d'appello di Torino del 18 aprile 2001, dell'art.28 comma 3, art.31 comma 3 del Testo Unico e dell'art.3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, è possibile che "per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore" si può autorizzare la permanenza del familiare (madre, anche se seconda moglie del parde del bambino)anche in deroga alle disposizioni del Testo Unico. Non viene quindi tutelata una situazione coniugale, ma bensì una situazione familiare che altromodo potrebbe essere critica.

Un altro problema che si presenta è quello delle evidenti anomalie giuridiche nella trascrizione di matrimoni celebrati all'estero secondo il rito islamico. Nel 1987, la circolare n.1/54/FG/3(86)1395 del Ministero di Grazia e Giustizia sollevava, riferendosi alla poligamia ed alla dissolubilità delle nozze, il problema dell'evidente constrato "fra l'istituto del matrimonio islamico e l'ordinamento dello stato", giungendo a concludere che l'Ufficiale di Stato Civile debba "senz'altro procedere alla sua trascrizione (anche se si tratti di un secondo o terzo o quarto matrimonio". Con la successiva circolare n.1/54/FG/3(86)1395 del 07 Febbraio 1989, viene posta la condizione: "previa verifica dell'assenza di impedimenti inderogabili secoondo la legge italiana". Nel 2000, con l'art.18 del DPR n.396 del 03 novembre 2000, si sancisce definitivamente l'obbligatorietà della trascrizione dei riti celebrati all'estero se e solo se, essi "non sono contrari all'ordine pubblico" e con questo, si cita espressamente "la verifica dell'inesistenza di precedenti matrimoni contratti dagli sposi". Con la circolare n.2 del 26 marzo 2001, infine, si precisa che "è trascrivibile il primo matrimonio celebrato secondo il rito islamico tra un cittadino italiano e un cittadino di religione islamica; mentre non e' trascrivibile il matrimonio celebrato all'estero tra omosessuali, di cui uno italiano, in quanto contrario alle norme di ordine pubblico".

Del resto c'è da dire anche che sulla base dell'art.28 Legge n.218/1995, "Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione".

Nel caso in cui la prima moglie sia italiana o lo sia comunque diventata, ella ha facoltà di chiedere, in caso di intenzionalità del marito marocchino di risposarsi, lo scioglimento del suo matrimonio in base all'art.3 n.2 lett.E della legge italiana sul divorzio.

La monogamia di entrambi i coniugi, quindi, nell'ordinamento italiano, costituisce un elemento essenziale come requisito oggettivo dell'istituto matrimoniale (art.117 codice civile).

Esiste comunque una casistica processuale italiana che tende fornire un'apertura verso alcuni particolari casi, attraverso un "ordine pubblico attenuato", come ci confema l'avv. matrimonialista Sara Severini, in un suo articolo su Affaritaliani.it: "...ad esempio, è stato annullato il provvedimento di diniego del visto di ingresso per ricongiungimento familiare alla madre di un cittadino marocchino, motivato dal fatto che, essendo già stato rilasciato permesso di soggiorno alla prima moglie del padre, si sarebbe ricostituito di fatto il nucleo familiare poligamico su territorio italiano in violazione della legge italiana e ai princìpi di ordine pubblico.

La Suprema Corte, difatti, riconoscendo la validità di un matrimonio contratto secondo la legge somala, ha ritenuto irrilevante la contrarietà all'ordine pubblico della natura potenzialmente poligamica e della risolubilità unilaterale del matrimonio islamico, limitatamente alla sua efficacia ai fini successori di uno dei coniugi. (tribunale Bologna 2003)

Inoltre, un' ordinanza del Tribunale di Bologna ha ritenuto la non sussistenza del reato di bigamia exart. 556 c.p. e della lesione del principio di ordine pubblico, nel caso di richiesta di ricongiungimento familiare con i genitori, i quali abbiano validamente contratto all'estero un matrimonio poligamico. È stato affermato, infatti, che il limite dell'ordine pubblico potrebbe essere applicato al diritto all'unità familiare solo qualora venissero invocati gli effetti civili dei matrimoni poligamici contratti all'estero. Tale pronuncia, nell'affermare l'autonomo diritto al ricongiungimento familiare con i genitori, conferma, dunque, l'inammissibilità del ricongiungimento familiare alle ulteriori mogli del poligamo per contrasto dell'istituto della poligamia con i principi di ordine pubblico, come già precedentemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa.

In due ulteriori sentenze, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio dell'"interesse del minore" al riconoscimento. La Suprema Corte ha ritenuto incompatibile con i princìpi di ordine pubblico internazionale la legge marocchina, che non prevede la filiazione naturale, ma solo la legittima, ed ha proceduto, nel caso specifico considerato - riguardante il riconoscimento del figlio cittadino marocchino da parte del padre cittadino italiano - all'applicazione della normativa italiana in materia di filiazione, tutelando il preminente diritto del figlio all'accertamento del rapporto biologico con il genitore naturale (Cass., 8 marzo 1999 n. 1951 e Cass. 27 ottobre 1999 n. 12077)..."

Ricordiamo, in ambito internazionale, anche la sentenza 408/03 del 23 marzo 2006 che ha ritenuto non conforme al diritto comunitario, la prassi belga di richiedere che il cittadino della UE disponga di risorse personali per il proprio sostentamento ovvero, di risorse provenienti da altri soggetti legati ad esso da vincolo giuridico (ad es. coniuge, figlio...) perché riteneva espressione di un'ingerenza sproporzionata, la richiesta di un obbligo giuridico al mantenimento del soggetto, ricongiunto in capo al familiare, quale requisito di legittimità della domanda nei confronti dello stato belga, che, in questo modo intendeva tutelare il proprio assetti finanziario. La sentenza Metock 127/08 del 24 settembre 2008, ha inoltre stabilito che tutti i cittadini di stati terzi, familiari di un cittadino comunitario che usufruisce o ha usufruito della propria libertà di cicrolare in seno alla UE, hanno diritto al ricongiugimento familiare a prescindere dal luogo e dal momento in cui è stato creato il vincolo familiare.

D'altra parte, invece, vi sono altri casi come quello di Rabha (Arsiero (VI) - marzo 2013), prima moglie marocchina, a cui è stato negato dalla Cassazione il nulla-osta per ricongiugimento familiare con il figlio Abdessamad, già italiano, a causa della bigamia del padre, reisedente in Italia, che a sua volta aveva già ottenuto il visto per l’ingresso della sua seconda moglie, che a tutt’oggi abita con lui. Nel 2009 Abdessamad aveva ottenuto dalla prefettura di Vicenza il nulla-osta al ricongiungimento familiare ma il Consolato italiano a Casablanca l’aveva bloccato a causa di questa scoperta. Il figlio aveva quindi fatto ricorso spiegando, tra l’altro, che tra i genitori «vi era una separazione di fatto» e sia i giudici di primo grado sia la Corte d'appello di Venezia gli avevano dato ragione, concedendo alla donna di entrare in Italia, ma la Cassazione, con un’ordinanza che applica al caso di Rabha un decreto del 1998 che punta «a evitare l’insorgenza nel nostro ordinamento di una condizione di poligamia, contraria al nostro ordine pubblico», ribalta così la sentenza, negando il ricongiugimento.

In ambito marocchino, ad esempio, nel novembre del 2012, Ahmed B., 31 anni , sposato per otto anni a Salé, padre di due figli , ha proceduto ad un secondo matrimonio in un'altra città, Agadir, con un falso certificato di celibato certifica Khadija Rabbah, dell’Association Marocaine des Droits Humain (AMDH). Il fatto è che il nostro Ahmed, non ha potuto a lungo gustare le delizie d'amore con la sua nuova moglie: non più di un mese dopo la conclusione del nuovo matrimonio, è stato arrestato nella sua abitazione e condannato a tre anni di carcere.

 

Dati statistici diffusi dal Ministero di Giustizia del Regno del Marocco nel 2014 (fonte AnsaMed)

Ufficialmente, secondo i dati diffusi dal ministero di Giustizia, le statistiche sono in costante calo. Le nozze con una seconda moglie sono state 787 nel 2013, contro le 806 dell'anno precedente, in pratica lo 0,25 per cento dei 314.800 atti di matrimonio firmati. Non supererebbe dunque il migliaio la cifra di uomini che si danno l'opportunità di avere una seconda sposa al loro fianco. Associazioni per i diritti umani e avvocati prendono però le distanze dai dati ufficiali.

Spesso gli uomini preferiscono avere due mogli, che pagare gli alimenti a una ex, denunciano. E puntano il dito anche sull'altra faccia della medaglia: a dieci anni dalla legge che ha messo ordine e regole su come metter su famiglia, il tasso di matrimoni di minori è passato dal 7,75 per cento del 2004 all'11,47 del 2013. Il picco si è avuto nel 2011 con l'11,99 per cento delle richieste. Quelle 40 mila domande presentate l'anno scorso pesano come un fardello sul Paese che tenta di affrancarsi dai riti del passato e si confronta piuttosto con l'Europa sul tema dei diritti.

È l'Unicef che tiene sotto osservazione il fenomeno. Il nuovo codice vieta il matrimonio ai minori di 18 anni, a meno che non sia richiesta autorizzazione al giudice minorile. In alcune regioni remote, però, i matrimoni sono solo religiosi. Le spose bambine non si contano; il via libera del giudice non occorre e spesso, dopo aver avuto dei figli le giovani finiscono per essere ripudiate senza che la giustizia sappia nulla.

Così, denunciano le organizzazioni per la difesa dell'infanzia, nella regione di Midelt, sul Medio Atlante, oltre 50 bambine di età compresa tra gli 11 e i 16 anni sono andate in spose a uomini adulti, l'anno scorso. A volte, basta la promessa del mantenimento agli studi da parte dell'aspirante marito, per ottenere la ragazzina in moglie. Quanto alla poligamia, in effetti, l'articolo 40 del codice rende molto complicata la procedura, ma le vie di fuga sono facili: dossier falsi o cambi di residenza sono i trucchi più usati. Spesso, la prima sposa non è nemmeno informata. Per avere diritto a una seconda moglie (o terza o quarta, perché la legge musulmana non lo impedisce), è necessaria sempre l'autorizzazione della prima. Oltre che un motivo ragionevole per far ricorso alla poligamia. Il giudice interviene con un tentativo di riconciliazione tra la coppia, prima di concedere eventualmente l'ok al secondo matrimonio e dopo aver sentito anche la nuova possibile sposa. (ANSAmed).

 


Riferimenti bibliografici e links utili

 

  • Il Corano a cura di A. Ventura trad. di Ida Zilio-Grandi  - 2010 Mondadori
  • Il Corano a cura di Hamza R. Piccardo 1994/1999 Newton & Compton Editori
  • Al-Bukhari -as-Sahīh (al-Jāmiʿ as-Sahīh al-musnad al-mukhtahar min umūr Rasūl Allāh wa sunanihi wa ayyāmihi - Sunna)
  • Sayed Sabiq - "Fiqhu-as-Sunnah"
  • Tafsir al-Quran di At-Tabari, Al-Qurtubi, e Ibn Kathir
  • Mohammad Ali Amir-Moezzi - Dizionario del Corano - Ediz. italiana a cura Ida Zilio-Grandi - 2007
  • Barbara De Poli - I musulmani nel terzo millennio - 2007
  • Anna Maria Monti - Il matrimonio nei paesi islamici del Mediterraneo
  • The Muslim Students Association of U.S. & Canada - Guida al matrimonio islamico
  • R. Aluffi Beck-Peccoz (a cura di) - Le leggi del diritto di famiglia negli stati arabi del Nord-Africa, Dossier Mondo Islamico 4, Fondazione G. Agnelli, Torino 1997
  • Fatima Mernissi - Oltre il velo - Dinamiche uomo-donna nella moderna società islamica
  • Sayyid Muhammad Rizvi - Matrimonio e morale nell'Islam, (2006) Gruppo di Traduzione "Islam Shiita" Al Qalam Publishing Company (India)
  • Chiara Panari (Tutor: Ch.ma Prof.ssa Laura Fruggeri) - Tesi: Le famiglie interculturali: identità, dinamiche famigliari e sociali - Facoltà di Psicologia - Università degli studi di Parma
  • Annamaria Ventura - Deborah Scolart - Introduzione allo studio delle istituzioni giuridiche dell'Islam classico - Tesi facoltà di Scienze Umanistiche - Corso di laurea in Mediazione Linguistico Culturale
  • Anna Maria Monti - Uno sguardo al diritto di famiglia marocchino, algerino e tunisino: matrimonio, impedimenti, divorzio, kafala - relazione convegno "Comparazioni fra il diritto di famiglia italiano e quello dei paesi islamici del mediterraneo", Genova, 13 dicembre 2012
  • Mariage islamique - En questions - réponses - Umma Edizioni
  • Crespi G., Il matrimonio e la famiglia nel mondo arabo
  • Mohammed Jamil Cherifi - Comprendre l'Islam - Le marige en Islam - Bachari edizioni
  • Valentina Furri - prof. Stefano Allievi - E se Romeo si chiamasse Alì? - Le coppie italo-musulmane - Tesi Università degli studi di Padova - Facolatà di lettere e filosofia - Corso di laurea in Scienze della comunicazione (anno 2003/2004)
  • Chiara Panari - prof.ssa Laura Fruggeri - Le famiglie inteculturali: identità, dinamiche familiari e sociali - tesi Università degli Studi di Parma - Facoltà di pscologia - Dottorato in psicologia sociale XX ciclo
  • N. Colaianni - Poligamia e principi del diritto europeo, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1/2002
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