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IL MATRIMONIO MISTO - (ITALIA - MAROCCO) - Sposarsi in Italia |
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Origine: 2008
Ultimo aggiornamento:
13 settembre 2016
NB(Agosto 2016): NOVITÀ LEGALIZZAZIONE DOCUMENTI MAROCCHINI
Dal 14 agosto 2016 i documenti rilasciati da enti pubblici marocchini vanno
apostillati, anziché legalizzati presso il Ministero degli affari esteri di
Rabat.
Una apostilla è una certificazione che convalida, con pieno valore giuridico, sul piano internazionale l'autenticità di qualsivoglia atto pubblico e serve solo a certificare l'autenticità e la qualità della firma del funzionario pubblico e l'identità del sigillo o del timbro nel documento, sulla base della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
L'apostilla non certifica il contenuto del documento pubblico sottostante.
I documenti marocchini NON vanno più legalizzati al Ministero degli affari esteri di Rabat (e sue filiali), ma vanno apostillati direttamente presso la prefettura della provincia (l-'amala) se documenti amministrativi oppure al tribunale di prima istanza se giudiziari. In seguito i documenti vanno tradotti e di nuovo apostillati al tribunale.
Per richiedere l'apostilla dei documenti pubblici bisogna compilare la richiesta on line tramite il seguente sito Internet: http://www.apostille.ma/
NB: Nella seguente procedura laddove trovate scritto di legalizzazare tale documento presso il Ministero degli affari esteri di Rabat (o sue filiali), tale procedura va sostituita dalla apostilla. In attesa di un ulteriore aggiornamento della pagina.
NOTA:
La normativa:
Le unioni coniugali in Italia
sono regolamentate dall'articolo 3 della Costituzione italiana (che sancisce la
piena libertà di ogni individuo, senza alcun distinzione), dagli articoli 29,30 e
31 della stessa Costituzione italiana (sulla famiglia), dall'articolo 8 della
CEDU (Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1953), dall'articolo
16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (10 dicembre 1948), dall'articolo
86 (sullo stato libero), 116 e 117 del Codice Civile
(sulle unioni coniugali), dall'art. 16 della legge n. 218/1995 (sulla validità e
sulle condizioni limite dell'ordine pubblico), l'art. 18 del DPR n.396 del
03/11/2000, (relativo all'ordinamento dello stato civile) la circolare del
26/03/2001 e la circolare n.46 dell'11/09/2007 del Ministero degli Interni
(relativa alla trascrizione e al nulla osta).
Il diritto all’unità famigliare è sancito dall’art. 29 della Costituzione
italiana e dalla Direttiva 2003/86 CE del 22 Settembre 2002 e viene tutelato
dallo Stato italiano attraverso normative ed iniziative volte a favorire la sua
attuazione.
L'articolo 86 del Codice civile e l'art.17 legge 218/1995, richiedono, per la
celebrazione del matrimonio, lo stato libero di entrambi i nubendi. La mancanza
di libertà di stato rappresenta un impedimento bilaterale anche quando interessa
uno solo dei nubendi, a tutti gli effetti, coinvolge anche l'altro.
Inoltre, sulla base dell'art. 19 delle legge n. 218/95, il cittadino che
possiede doppia cittadinanza,
tra cui quella italiana, quest'ultima prevale sulle altre e, in assenza
di cittadinanza italiana comune dei coniugi, (uno
marocchino, l'altro italiano, ad esempio) l'ordinamento italiano prevede che la
legge dello stato di "prevalente localizzazione della vita
matrimoniale" sia quella corretta da tenere in considerazione, quindi, se la coppia risiede abitualmente in Italia
vale ciò che prevedel'ordinamento italiano.
La procedura
seguente, aggiornata anch’essa, descrive i passi per sposare un uomo marocchino
o una donna marocchina in Italia. Sebbene apparentemente questa procedura sembri
più semplice e nel tempo si sia anche semplificata ulteriormente addirittura
dall’impossibilità, fino a qualche anno, di sposare una donna marocchina in
Italia, risulta comunque, ancor oggi, essere non priva di intoppi burocratici e
sensibile alle varie peculiarità richieste nelle varie zone di competenza
dei vari consolati.
Inutile dirlo, che il caso del’italiano (uomo) che sposa una marocchina in Italia è più sensibile del fattore religioso che condiziona la procedura.
Questa procedura, comunque, NON risolve il problema di far venire in Italia, preventivamente, il cittadino marocchino se non è già presente nel territorio italiano.
Nota 2011 -
Matrimonio in Italia con straniero NON regolare:
In data 20 luglio 2011 la Corte Costituzionale con la
sentenza n.245/2011 depositata dal giudice Alfonso Quaranta. Dichiara
“l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice
civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole
nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio
italiano”. "Incostituzionale chiedere il permesso di
soggiorno per il matrimonio". Abolita la norma voluta da Maroni & Co.,
che aveva fatto crollare le nozze miste. Secondo la Consulta, esigere il
permesso di soggiorno lede diritti inviolabili (articolo 2 della Costituzione),
in particolare quello a farsi una famiglia (art.29). Si tratta di un danno
sproporzionato, spiega la sentenza, rispetto all’obiettivo che era alla base
della norma escogitata da Maroni & co, cioè la lotta all’immigrazione
clandestina. E non colpisce solo l’immigrato, ma anche la sua dolce metà
italiana.
Il matrimonio di uno straniero in Italia non può quindi essere limitato dalla condizione di regolarità. Lo sforzo del legislatore nel trovare una norma adatta a constrastare i cosiddetti "matrimoni di comodo", fatti al solo scopo di regolarizzare lo straniero, viene così bannata sulla base seguente: “la previsione di una generale preclusione alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi risulti uno straniero non regolarmente presente nel territorio dello Stato, rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti”.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 116 del codice civile nella parte in cui prevede, come condizione per la celebrazione del matrimonio, la regolarità del soggiorno dello straniero, ripristina quindi un diritto fondamentale alla formazione di una famiglia.
Il diritto a contrarre matrimonio, è un diritto fondamentale della persona riconosciuto anche dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 16), dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 12) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 9). (fonte: stranieriinitalia.it).
In altre parole: la Corte Costituzionale, con sent. n. 245 del 25/7/2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 116, 1 CC. come modificato dall’art. 1, 15 L. 15/7/ 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
Inoltre, il matrimonio dello straniero puo' essere celebrato in Italia anche se questi NON vi abbia residenza o domicilio (ipotesi, tra l'altro considerata anche all'art. 116, 3 CC).
Inoltre, NON è reato entrare in Italia senza documenti validi per sposare una cittadina italiana. Il cittadino extracomunitario che ha fatto ingresso e si trattiene nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall’ordinamento, non viola l’art. 10 bis del D.Lgs. n. 286/1998 anche se non in possesso dei documenti validi per tale ingresso e successivo trattenimento. (Sentenza: Corte di cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza n. 32859 del 29 luglio 2013). E’ fondato il richiamo difensivo alla norma di cui all’art. 51 c.p. e cioè all’esimente dell’esercizio di un diritto, quale deve ritenersi, senza tentennamenti interpretativi, quello di contrarre matrimonio, nella fattispecie idoneo a scriminare la punibilità della condotta contestata, giacché l’imputato si trovava nel nostro Paese al fine di esercitare il diritto a contrarre matrimonio con una cittadina italiana, con serietà di intenti dimostrata dal successivo comportamento.
L'articolo 116 del codice civile, al primo comma, prevede che lo straniero che voglia contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che, giusta le leggi a cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio.
Per sposarsi in Italia, un cittadino marocchino deve essere in possesso del
Nulla Osta al matrimonio da esibire all'atto delle pubblicazioni di matrimonio
presso la casa comunale di residenza del futuro coniuge italiano. Il Nulla osta al matrimonio (art. 116 del Codice Civile), dal quale devono risultare oltre le complete
generalità del futuro sposo, anche lo stato libero, la cittadinanza e la
residenza e che non risultino impedimenti al matrimonio, da richiedere
presso il
Consolato o l’Ambasciata del Marocco in Italia, con firma del
funzionario dell'Ambasciata/Consolato autenticata presso l’Ufficio
legalizzazione della Prefettura. (Bisogna
tener presente che alcune Ambasciate o Consolati stranieri in Italia non
rilasciano il nulla osta al cittadino straniero se non è in possesso di un
permesso di soggiorno e di un passaporto. In questi casi, visto che il nulla
osta alle nozze è un documento necessario per potersi sposare in Italia, il
cittadino straniero dovrà recarsi nel proprio paese per richiederlo presso
gli uffici competenti)
Documenti necessari per presentare la richiesta del Nulla-osta al
matrimonio misto presso le autorità consolari marocchine in in Italia:
Per il cittadino
marocchino:
Se il cittadino marocchino è NATO IN ITALIA
In alcuni casi, viene chiesta la presenza della madre del cittadino marocchino oppure la presenza di due testimoni di famiglia, registrati presso lo stesso consolato, che attestino, attraverso tesri7 oppure attraverso tasrih beccharaf, che il richiedente non è mai stato sposato.
Per il cittadino italiano:
NEL CASO DI CITTADINO BI-NAZIONALE (marocchino e italiano allo stesso tempo), in molti casi, quest'ultimo viene considerato come italiano, al quale viene chiesto di portare lo stato libero e l'estratto dell'atto di nascita dal comune italiano, oltre ad un:
Costo:
TEMPI:
consegna il giorno stesso (2015).
Validità del documento: 90 giorni
PER IL NULLA OSTA AL MATRIMONIO
PER IL NULLA OSTA AL MATRIMONIO
RILASCIATO DAL CONSOLATO
MODELLO 2015: (comprensivo di postilla sul vincolo religioso)
RILASCIATO DAL CONSOLATO
MODELLO 2011: (comprensivo di postilla sul vincolo religioso)
Tale documento, un volta rilasciato, è valido a tutti gli effetti e fornisce al cittadino marocchino la capacità matrimoniale di contrarre sposalizio con l'altrui nubendo italiano citato nel nulla-osta, nonostante tale documento prescriva il vincolo religioso sulla coppia.
Fase 1BIS: Conversione del cittadino (maschio) italiano
all'Islam
presso il consolato o presso un Centro Islamico riconosciuto. Nel caso del mancato
rilascio o rilascio vincolato del NULLA-OSTA al matrimonio misto da
parte delle autorità consolari marocchine e successivo
diniego dell'Ufficiale
di Stato Civile del Comune alla richiesta di pubblicazione del matrimonio
NB(2011):
"Un cittadino marocchino può contrarre matrimonio con una cittadina straniera a condizione che essa sia di religione musulmana, cristiana od ebrea. Una cittadina marocchina può contrarre matrimonio con un cittadino straniero a condizione che egli sia di religione musulmana"
NEL CASO DI DONNA MAROCCHINA E UOMO ITALIANO, IL CONSOLATO, GENERALMENTE, NEGA IL RILASCIO DEL NULLA OSTA, IN ASSENZA DI UNA CERTIFICAZIONE DI CONVERSIONE DA PARTE DELL'UOMO ITALIANO,
QUESTA PUO’ ESSERE FATTA (NELLE MEDESIME MODALITA’ DESCRITTE NELLA PROCEDURA
IN MAROCCO) ANCHE IN CONSOLATO STESSO ALLA PRESENZA DI 2 TESTIMONI MASCHI
MUSULMANI CON REGOLARE TITOLO DI SOGGIORNO IN ITALIA (ANCHE PARENTI), (PRESENTI ANCHE ALLA FIRMA IN COMUNE)
e iscrizione al servizio consolare.
Tempistica nel caso di richiesta presso un
consolato marocchino in Italia: max 10 giorni dalla firma
della conversione.
NB: Generalmente, i consolati marocchini in Italia
richiedono un CERTIFICATO DI CONVERSIONE ALL'ISLAM
rilasciato da un CENTRO ISLAMICO
riconosciuto, NON da un'ASSOCIAZIONE, sebbene
islamica e iscritta ai registri. Tale certificato, in alcuni casi, è stato
anche possibile farlo direttamente preso il consolato (nello specifico
quello di Milano e Bologna) alla presenza di un Adoul (notaio marocchino con
competenze giuridico islamiche). Burocraticamente per ottenere tale certificato basterebbe
pronunciare shahada (attestione di fede islamica) di fronte ad almeno due
testimoni maschi musulmani e viene generalmente redatto da un funzionario
riconosciuto. Se fatto in un centro islamico è possibile che l'Imam chiede
anche una conoscenza generale dell'Islam (5 pilastri ad esempio, modalità di
preghiera, ecc..) o al limite richieda di fare un vero e proprio corso.
All'atto della certificazione, il
convertito, munito di documento di riconoscimento valido, mette per iscritto, su
carta intestata del centro islamico, la sua volontà di convertirsi e
seguire la religione islamica, in arabo lo sposo deve pronunciare la SHAHADA, la
testimonianza di fede, generalmente di fronte a almeno due testimoni maschi, (se
non di fronte all'intera comunità riunita in giorno di preghiera), e con la
presenza di un funzionario religioso riconosciuto, come ad esempio un Imam.
Ashahadu an-la Ilaha, illà Allah
(Attesto che non vi è altro Dio (divinità) all'infuori di Allah)
Ashahadu anna Muhammed wa rasuluhu
(Attesto che Muhammed è profeta di Dio)
NB(2013): La circolare del Ministero dell'Interno, n.24/2013 del 04/12/2013, in materia di nulla osta, precisa che "è necessario e sufficiente che la dichiarazione, rilasciata dall'autorità estera, accerti l'assenza di ostacoli al matrimonio, a prescindere dalle formule testuali impiegate. E' quindi cura degli ufficiali di stato civile, nell'esercizio dei compiti in materia di pubblicazione del matrimonio, [...], valutare che la dichiarazione dell'autorità estera consenta di ritenere accertata l'effettiva assenza di ostacoli alla celebrazione". Il compito, quindi, di verficare se tale dichiarazione (nulla osta) rimane affidato all'Ufficiale di Stato civile.
Fase 1TRIS: Legalizzazione del Nulla Osta al matrimonio presso
l'Ufficio legalizzazioni della Prefettura di competenza
Ci si reca presso l’Ufficio legalizzazione della Prefettura per far autenticare la firma dell’ambasciatore o del Console (passaggio da saltare ovviamente in caso di diniego del nulla osta in asenza della conversione dell'uomo italiano). Il Nulla Osta al matrimonio ha una validità di 6 mesi dalla data del rilascio.
NOTA
LEGISLATIVA(2009)
I nubéndi italiani residenti in Italia debbono richiedere le pubblicazioni all’Ufficiale dello stato civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza. Se residenti in due Comuni diversi l’Ufficiale di stato civile al quale è stata rivolta la richiesta provvederà a chiederne l’esecuzione anche all’Ufficiale di stato civile dell’altro comune di residenza (art. 94 c.c. e art. 53 c. 1 DPR 396/00)
I nubéndi stranieri residenti in Italia sono soggetti alla richiesta delle pubblicazioni. L’art. 1 c. 15 della Legge 94/09 in aggiunta a quanto previsto dall’art. 116 del c.c. richiede un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. Il nuovo testo dell’articolo 116 del codice civile obbliga il cittadino straniero che vuole contrarre matrimonio nel territorio italiano a presentare all’ufficiale di stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese che attesti l’idoneità a contrarre matrimonio (nulla osta al matrimonio), nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.
Fino all’8 agosto 2009, data di entrata in vigore del pacchetto sicurezza, erca
possibile contrarre matrimonio anche senza essere in possesso del permesso di
soggiorno. Questa possibilità permetteva tra le altre cose di poter garantire un
permesso di soggiorno anche al padre del figlio in procinto di nascere, se
irregolare, oppure di diventare cittadino italiano per chi, irregolarmente
soggiornante, volesse sposarsi con un compagno di nazionalità italiana.
La richiesta del permesso di soggiorno, oltre ad inibire la possibilità di
esercitare un diritto fondamentale della persona, per evitare, questo sembra
l’obiettivo della legge, i matrimoni misti che possono
portare alla regolarizzazione del soggiorno, impedisce anche a due cittadini
irregolari di contrarre matrimonio, nonostante questo non comporti alcuna
regolarizzazione della loro posizione.
Se uno dei nubéndi (italiano o straniero) ha la residenza in Italia mentre l’altro (cittadino straniero) ha la residenza all’estero, le pubblicazioni di matrimonio vanno richieste solamente al Comune italiano di residenza del nubéndo ed ivi effettuate.
Se ci si intende sposare secondo il culto cattolico o secondo altri culti ammessi dallo Stato italiano sarà necessario fare una richiesta al parroco o al ministro del culto che celebrerà il matrimonio.
Può
presentare la domanda anche solo uno degli sposi, con delega ad eseguire le
pubblicazioni su carta semplice firmata dallo sposo assente e copia del
documento di identità del delegante; oppure una terza persona, con delega a
eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata da entrambi gli sposi e
copie dei documenti di identità dei deleganti.
Il cittadino italiano
o chi per esso, deve presentare
richiesta di
pubblicazione di matrimonio presso il proprio comune (Ufficiale di Stato civile) con i seguenti documenti:
NB(2012): I cittadini italiani per la richiesta di pubblicazioni, in base alla nuova legge 183/2011, produrranno una semplice autocertificazione (oltre alla documentazione richiesta per i casi particolari quali minori, donne divorziate, etc…), sarà poi compito dell’Ufficiale di Stato Civile verificare l’esattezza dei dati dichiarati dagli sposi presso i comuni di nascita e residenza.
Il cittadino marocchino deve presentare richiesta di
pubblicazione di matrimonio presso il proprio comune (Ufficio di Stato Civile) con i seguenti documenti:
ESTRATTO originale DELL’ATTO DI
NASCITA
– (EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE)
Entrambi i documenti di cui sopra, dovranno essere rilasciati dalla rappresentanza diplomatica o consolare estera competente residente nello Stato, redatti in lingua italiana (o con allegata traduzione) e legalizzati dalla Prefettura (eccetto quelle con esenzione dall’obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali).
Permesso o carta di soggiorno di soggiorno in corso di validità (non più richiesto)
------NOTA SUL PERMESSO DI SOGGIORNO
Per soggiorni di breve durata:
il documento di viaggio sul quale è stato apposto il timbro Schengen
dall’Autorità di frontiera o copia della dichiarazione di presenza resa al
Questore entro 8 giorni dall’ingresso, ovvero copia della dichiarazione resa
ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive.
Chi è in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato è tenuto ad esibire all’Ufficiale di Stato Civile la seguente
documentazione:
il contratto di soggiorno
stipulato presso lo Sportello unico per l’immigrazione;
la domanda di rilascio del
permesso di soggiorno presentata allo Sportello unico per l’immigrazione;
la ricevuta rilasciata
dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del
permesso di soggiorno.
Nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi
familiari, il cittadino straniero è tenuto ad esibire:
il visto di ingresso;
la copia autenticata del nulla
osta rilasciato dallo Sportello unico dell’immigrazione;
la ricevuta rilasciata
dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del
permesso di soggiorno.
Per chi è, invece, in attesa del rinnovo del proprio permesso di
soggiorno è tenuto ad esibire:
la ricevuta della richiesta di
rinnovo del permesso di soggiorno;
il permesso da rinnovare, al
fine di verificare che la presentazione dell’istanza sia avvenuta nei termini di
legge.
(Fonte: http://www.meltingpot.org)
a) la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
b) il permesso da rinnovare, al fine di verificare che la presentazione
dell’istanza sia avvenuta nei termini di legge"
Fase 3: Celebrazione giuramento matrimoniale presso l'Ufficiale di Stato Civile in comune
Trascorsi 3 giorni dal termine delle pubblicazioni: (8 giorni consecutivi (comprendenti almeno 2 domeniche) dalla pubblicazione),
l’Ufficiale di Stato Civile rilascerà il certificato di avvenuta pubblicazione
con
dichiarazione che non risulta l’esistenza di cause ostative alla celebrazione di
un matrimonio valido agli effetti civili. Trascorsi 3 giorni dopo il termine
delle pubblicazioni, l'Ufficiale di Stato Civile – se non gli è stata presentata
nessuna opposizione – rilascia il "nullaosta" al matrimonio e i due fidanzati
potranno celebrare le proprie nozze entro 180 giorni dalla scadenza della
pubblicazione, pena la decadenza di validità dei documenti.
Il
matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno dalla compiuta
pubblicazione ed entro i successivi 180 giorni (6 mesi).Generalmente, a
parte in casi particolari, il matrimonio con rito civile deve essere celebrato
presso la stessa casa comunale ove sono state richieste le pubblicazioni (art.
106 codice civile).
Questo documento dovrà essere consegnato, entro il termine di 180 giorni,
all’Ufficiale dello Stato civile presso il Comune di residenza per fissare la
data del matrimonio.
Nel giorno
fissato per il giuramento ci si scambierà pubblicamente la promessa di
matrimonio dinanzi all’Ufficiale dello Stato civile. Al giuramento devono essere
presenti due testimoni per ciascun coniuge. In caso di testimoni stranieri essi
dovranno possedere un valido permesso di soggiorno.
Su richiesta dei futuri sposi stranieri è possibile richiedere la presenza di un
interprete.
L’Ufficio provvederà poi alla pubblicazione, cioè esporrà nell’Albo pretorio
del Comune un foglio con i nomi dei futuri sposi e il luogo in cui si
sposeranno.
Nel caso di matrimonio religioso con effetti civili, l’atto di
matrimonio deve essere trasmesso entro cinque giorni all’ufficiale di stato
civile per la trascrizione nei registri di stato civile, trascrizione che ha
efficacia costitutiva del vincolo nell’ordinamento italiano, senza questo
passaggio il matrimonio non è valido ai fini civili. Nel caso di matrimonio
religioso con effetti civili (come ad esempio quello celevbrato in una chiesa
cattolica) tale registrazione è automaticamente affidata al minisro del culto
che si occupa lui di celebrare acneh nella forma del rito civile e di registrare
l'atto.
Ogni altro
matrimonio religioso celebrato in Italia non ha validità ai fini civili, quindi
sarà necessario celebrare anche quello civile presso il comune.
SEPARAZIONE DEI BENI O COMUNIONE DEI BENI
Secondo la legge italiana tutti i redditi prodotti e i beni acquistati da uno dei coniugi dopo il matrimonio sono di proprietà di entrambi i coniugi (comunione dei beni).
Se
gli sposi preferiscono invece la separazione dei beni è necessario che lo
dichiarino al momento del matrimonio, dopo il matrimonio sarà possibile
scegliere il regime di separazione dei beni solo con atto redatto da notaio.
Una volta registrato l'atto di matrimonio presso l'anagrafe del
comune di residenza, si deve richiedere un ESTRATTO DELL'ATTO DI
MATRIMONIO
IN CARTA INTERNAZIONALE (Convenzione
di Parigi 27.9.1956) rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del comune
di residenza in formato plurilingue (italiano, inglese, francese)
L’ESTRATTO INTEGRALE DELL’ATTO DI MATRIMONIO italiano, legalizzato in prefettura, tradotto in arabo (da un traduttore giurato) per essere registrato anche in Marocco, va consegnato al Consolato del Marocco in Italia per legalizzarlo e successivamente si decide se continuare presso il consolato stesso o andare in Marocco con i documenti sottostanti e registralo lì.
NOTA BENE:
Ci risulta che alcuni consolati non riconoscano nemmeno le traduzioni fatte
da alcuni centri di traduzione posti nei pressi dei consolati stessi. Tanto
che alcuni coniugi hanno dovuto tradurre e legalizzare in Marocco.
E' possibile anche delegare un parente alla presentazione della richiesta
del libretto. I figli hano diritto alla doppia cittadinanza.
Dal sito del ministero degli esteri marocchino:
"I cittadini marocchini che si sono sposati secondo la
legislazione del paese dove risiedono, devono in un tempo massimo di
3 mesi
trascrivere una copia di tale atto di matrimonio presso la rappresentanza
consolare marocchina del paese dove si é svolto l'atto. In pieno compimento
di ciò, una copia dell'atto é indirizzata al ministero degli esteri del
Marocco. Suddetto ministero procede all'invio di una copia di tale atto
all'ufficiale di stato civile ed alla sezione di giustizia della famiglia
del luogo di nascita di ciascuno dei coniugi. Se uno dei due coniugi non é
nato in Marocco una copia viene inviata alla sezione di giustizia della
famiglia di Rabat ed al procuratore del Re presso il tribunale di prima
istanza di Rabat."
L
NB: Tutti coloro i quali hanno contratto matrimonio in Italia, devono nel tempo stabilito massimo di tre mesi, trascrivere una copia dell’atto integrale di matrimonio presso la rappresentanza consolare del Marocco territorialmente competente o direttamente in Marocco. Nel caso si scelga di trascriverlo presso le autorità consolari marocchine in Italia, quest'ultime provvederanno in seguito all'invio di una copia di tale atto all'ufficiale di stato civile ed alla sezione di giustizia della famiglia del luogo di nascita di ciascuno dei coniugi. Se uno dei due coniugi non é nato in Marocco una copia viene inviata alla sezione di giustizia della famiglia di Rabat ed al procuratore del Re presso il Tribunale di prima istanza di Rabat. Se non si sono rispettati i tempi, bisognerà fare una procedura di convalida presso il Tribunale di famiglia territorialmente competente in Marocco. Vi saranno diverse udienze presso il Tribunale di famiglia, che prima del riconoscimento chiederà il certificato di matrimonio contratto davanti all’Adul o altresì in Italia si deve procedere a formulare atto di correzione e richiesta presso le autorità consolari marocchine di conformazione dell'atto matrimoniale secondo moudawana.
La legge marocchina prevede il riconoscimento del matrimonio
civile contratto all'estero (in Italia ad esempio) solo se una richiesta
viene formulata entro 3 mesi dalla data del matrimonio, alle Autorità
del Marocco. Secondo il codice di famiglia marocchino, l'atto civile
deve rispettare certi criteri della legge marocchina per poter
riconoscerlo in Marocco"
Un matrimonio celebrato in un paese della EU, non conforme ai criteri minimi sufficienti imposti dalla Moudouwana, non vale nulla in Marocco, a meno che non sia stato celebrato in presenza di due testimoni musulmani e non sia stato "omologato" presso il consolato entro 3 mesi -
Se la coppia mista risiede abitualmente in Italia ciò non comporta alcun problema finché NON si ha una residenza fissa in Marocco (cioè per più di 3 mesi con carta di soggiorno) la polizia accetta il certificato di matrimonio europeo per non aver grane con il paese europeo di residenza.
I figli nati da un matrimonio non conforme alla Moudouwana sono per il Marocco dei figli illegittimi di madre nubile, il genitore straniero non musulmano NON ESISTE per il Marocco, quindi i figli, se sono dichiarati ad una autorità Marocchina, vengono trascritti NON con il loro vero nome e cognome, ma, nel caso abbiano un nome non arabo, con un nome arabo o scelto dal genitore Marocchino o imposto dal giudice e con un cognome arabo scelto arbitrariamente dal giudice che deve essere differente dal cognome del genitore Marocchino e non può essere il cognome del genitre straniero (visto che questo "non esiste" e visto che tale cognome non sarebbe arabo e quindi non sarebbe accettato in nessun caso).
RINGRAZIAMENTI:
Ringraziamo enormemente coloro i quali hanno affrontato l’avventura di sposarsi
dopo di me e mi hanno aiutato negli aggiornamenti di questa pagina.